Il comma 88 dell’art. 3 della L. 350/2003 (la Finanziaria per il 2004) implicitamente conferma quanto abbiamo sempre sostenuto sulla questione:
- non è vero che la figura del vicario è scomparsa;
- fino all’entrata in vigore della Finanziaria 2004 il vicario poteva essere scelto dal DS solo tra i collaboratori eletti dal Collegio ai sensi dell’art. 7 T.U.;
- le modalità di Esonero o semiesonero (vedi) sono quelle previste dall’art. 459 T.U.
L'art. 142 del Ccnl 2003 ha ripristinato l'Indennità di funzioni superiori (vedi), prevista dal vecchio art. 69 del Ccnl del 1995 ma precedentemente abrogata, pertanto al vicario, come a qualsiasi dipendente, che eserciti la funzione direttiva in sostituzione del DS spetta, per il periodo in questione, l’indennità di funzione superiore. Per le scuole affidate in reggenza questa indennità è divisa al 50% tra vicario e reggente.
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