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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

La CM 623/96 fornisce il quadro generale per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione da parte delle istituzioni scolastiche.
Le delibere dei Consigli di circolo e di istituto devono fare riferimento a numerosi atti elencati nella CM 291/92, e devono basarsi sulle accertate disponibilità finanziarie, sui criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, sugli orientamenti programmatici dei consigli di classe promossi dal collegio dei docenti. Queste delibere vanno inviate ai Csa solo per necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza. Non deve essere richiesta alcuna autorizzazione.
La scuola decide il periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.

Le iniziative possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo;
- viaggi e visite d'integrazione culturale, anche gli scambi con l’estero (art. 394 TU e CM 358/96);
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali;
- viaggi connessi ad attività sportive
- visite guidate, con rientro nella stessa giornata e divieto di viaggiare in orario notturno.(CM 291/92).
Tutte le iniziative, tranne le visite guidate, devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi, nelle scuole superiori è opportuno consultare anche il Comitato studentesco.
Inoltre ricordiamo che “durante il soggiorno all'estero, gli insegnanti accompagnatori devono essere sostituiti secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti” (CM 358/96).

Il DLgs 111/95 ha introdotto, in attuazione della Direttiva 314/90/CEE, una nuova normativa prescrittiva in materia di “pacchetti turistici”, il cui relativo contratto deve contenere numerose precisazioni.
Nella CM 291/92 sono contenute utili indicazioni relative a:
- la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate.
- l’acquisizione del consenso scritto di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni.
- la necessità di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, tranne quando la programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività particolari (teatrali, cinematografiche, musicali, sportive, ecc.).
- l’eventuale quota di compartecipazione delle famiglie. Non può essere di rilevante entità, o da determinare situazioni discriminatorie.
- l’opportunità di individuare gli accompagnatori tra i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la quale spetta l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti. Detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dall'art. 61 della L. 312/80, che limita la responsabilità patrimoniale del personale ai soli casi di dolo e colpa grave.
- la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che può essere deliberata l'eventuale elevazione di un'unità e fino ad un massimo di tre unità per classe.
- la designazione degli accompagnatori. Prima di procedere alle designazioni, il capo d’istituto, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o d'istituto e assicurando l’avvicendamento, individua i docenti tenendo conto della loro effettiva disponibilità.
- la garanzia di copertura assicurativa contro gli infortuni di tutti i partecipanti. Per quanto concerne i docenti dovrà essere stipulato un apposito contratto di assicurazione in loro favore il cui premio graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.
- le spese per la realizzazione delle attività. Dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, opportunamente dotati, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale.
- le sovvenzioni di Regioni, Enti locali o istituzioni diverse e alle quote eventualmente poste a carico dei partecipanti. Devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.
- i pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento. Devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. In quest'ambito è consentito l'accreditamento al Preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste, o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il Preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione del caso.
- la facoltà delle istituzioni scolastiche organizzare le iniziative in proprio. Anche se è consigliato (ma non per gli scambi con l’estero, CM 358/96) di avvalersi di agenzie (con licenza di categoria A, A illimitata e B).
- le condizioni di favore contenute nel contratto (ad es. posto gratuito). Devono essere destinate agli alunni (riduzione della relativa quota di partecipazione, o meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero devono comportare un'economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione.
- la scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti, per la quale deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate (da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto, unitamente alla dichiarazione dell’agenzia prevista dall’art. 9 comma 7).

Trattamento di missione (indennità e rimborsi).
L’indennità di missione è esplicitamente prevista dalle circolari ministeriali, ed è determinata ai sensi della L. 836/73, del Dpr 513/78, della CM 358/96 (scambi con l’estero) e del DM Tesoro 27/8/98 (diarie estero), che sostanzialmente prevedono:
- per missioni inferiori alle 4 ore, nessuna indennità (art. 1 Dpr 513/78);
- per missioni inferiori alle 24 ore, indennità pari ad 1/24 della diaria giornaliera per ogni ora (art. 3 L. 836/73);
- qualora si fruisca di alloggio o vitto gratuito, fornito dall'Amministrazione, (oppure quando il loro costo è rimborsato) l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Se si fruisce sia dell’alloggio, che del vitto, l’indennità è ridotta a un terzo (art. 9 L. 836/73);
- rimborso delle spese del costo del biglietto per la classe di diritto, con una maggiorazione del 5% se il viaggio è stato fatto in aereo, del 10% con altri mezzi (artt. 12 e 14 L. 836/73);
- per quanto riguarda gli scambi con l’estero l'accompagnatore ha diritto alla corresponsione per intero dell'indennità di missione, se ricambia l’ospitalità ricevuta (CM 358/96).

 
 
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