L’art. 6 del Ccnl 2003, fugando ogni dubbio sulla presunta competenza esclusiva del DS su questa materia, prevede la necessaria contrattazione d’istituto su “modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa” e su “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. Questa trattatuva riguarda una molteplicità di aspetti che occorre aver presente per evitare di lasciare margini di discrezionalità ai dirigenti nell’attribuzione a ciascun lavoratore dei compiti previsti dai contratti nazionali, in special modo per il personale Ata che è privo di un organo come il Collegio dei docenti, capace di far pesare le proprie decisioni.
Organi collegiali (vedi) e RSU hanno quindi compiti fondamentali, devono essere strumenti che i lavoratori possono usare per difendere i propri interessi (vedi Procedimentalizzazione).
Le RSU, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi collegialie delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a dei contratti d’istituto in cui siano chiaramente definiti ed esplicitati tutti gli aspetti in questione, cercando anche di ampliare le Materie della trattativa di scuola (vedi): soprattutto per quanto riguarda le modalità di concessione di ferie e permessi, di assunzione dei supplenti, di pagamento delle spettanze, ecc.
L’utilizzazione del personale è articolata sulla base del Piano annuale delle attività del personale (vedi) docente e Ata, che, regola di fatto diverse materie contrattuali, cui si rimanda per gli approfondimenti: Assegnazioni; Ritorni pomeridiani; Orario di lavoro, Attività aggiuntive, Part-time, Prefestivi – chiusura, ecc.
Ricordiamo infine che l’art. 52 del DLgs 165/2001 prevede per il pubblico impiego, in deroga all’art. 13 L. 300/1970 e all’art. 2103 Codice Civile, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”, ma “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”
|