(artt. 2 e 10 Accordo)
La Nota Aran prot. 1299 del 30/1/2001 ribadisce che “la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 (dell’Accordo, ndr) consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non vanno confusi con le RSA ai fini delle trattative decentrate)”.
Gli artt. 2 e 10 dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU del 7/8/98 prevedono, infatti, che sia le associazioni sindacali rappresentative, che “anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo”, come i Cobas, “rinunciando formalmente ed espressamente a costituire Rsa ai sensi dell’articolo 19 della legge 300/1970”, possano comunque costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti, dandone comunicazione alle stesse.
“I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali”. |