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SUPPLENZE TEMPORANEE PERSONALE DOCENTE

SUPPLENZE TEMPORANEE PERSONALE DOCENTE
DM 13/6/2007, DM 103/2001, art. 22 comma 6 L. 448/2001

La norma di riferimento per quanto riguarda le supplenze temporanee rimane ancora l’art. 1 comma 78 della L. 662/1996 (”I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica”) che successivamente è stata ribadita dal comma 10 art. 4 della L. 124/1999 (“Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime”).
Infine è intervenuto anche l’art. 22 comma 6 della L. 448/2001 stabilendo che ”le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni”.

Quindi, a partire da questi punti di riferimento cerchiamo di chiarire quale sia la situazione attuale.
Innanzitutto, come si vede, nessuna norma prevede – come invece sostengono troppi dirigenti - che per assenze inferiori ai 16 giorni nelle scuole medie e superiori (oppure ai 6 giorni nelle elementari, art. 26 comma 5 Ccnl 2003) sia vietato conferire la supplenza, bensì che è obbligatorio conferirle superati questi limiti.
Per altro, come ha perfino ribadito la Corte dei Conti (Sez. III Centrale d’Appello, Sent. 59/2004), diventa necessario conferire la supplenza anche per periodi inferiori a questi limiti quando non è possibile provvedere alla copertura di assenze attraverso le uniche legittime (legittime proprio perché esplicitamente previste dalle norme vigenti) modalità diverse dal conferimento della supplenza, che sono solo quelle previste dal comma 78 dell’art. 1 L. 662/1996:
- flessibilità dell’organizzazione oraria, che significa “spostare” le ore di lezione da una settimana a un’altra, certo non significa far entrare dopo o far uscire prima le classi, o addirittura smembrare e/o abbinare le classi, “soluzioni” (?) che di fatto configurerebbero un’interruzione di pubblico servizio;
- sostituzione con personale già in servizio, cioé con colleghi che hanno ore a disposizione per il completamento delle 18 ore di cattedra (ore che devono essere indicate nell’orario settimanale e che non possono essere spostate senza il consenso del docente), oppure che hanno dato la propria disponibilità a “prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali” (art. 70 Ccnl 1995, art. 28 Ccnl 2003, art. 7 DM 13/6/2007).

Per quanto riguarda “i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico” nonché “il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio” e per evitare che questa definizione generale della questione si tramuti negli abusi (utilizzo compresenze, sostegno, ecc.) a cui molti capi d’istituto ci vorrebbero abituare, occorre fare qualche altra precisazione:
1) “il servizio scolastico” da assicurare non crediamo possa essere considerato alla stregua della semplice sorveglianza, ma bensì sia lo svolgimento dell’attività didattica programmata;
2) “i tempi strettamente necessari” non possono essere individuati unilateralmente dal dirigente, ma sono quelli definiti “dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto”, cioè:
- “ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto” (art. 7 DM 13/6/2007).
- “nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni” (art. 7 DM 13/6/2007).
- “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza [che l’interpretazione autentica del 30/3/2006 ha precisato essere indipendente dalle sottostanti procedure giustificative dell´assenza del titolare medesimo” cioé quindi anche se l’assenza è giustificata da successive certificazioni, ndr]. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio” (art. 37, comma 3 Ccnl 2003).
- nel caso in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile, dopo essere stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico (ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali) "al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente … è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima", e pertanto la supplenza deve essere prorogata (art. 34 Ccnl 2003).
3) gli eventuali “spazi di flessibilità”, come tutta l’organizzazione dell’orario didattico, devono essere deliberati dal Collegio docenti e contrattati con le RSU ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) e i) Ccnl 2003 (vedi Contrattazione integrativa d'istituto e Piano annuale delle attività).
4) per l’utilizzazione di “docenti già in servizio”, il contratto d'istituto, tra le RSU e il dirigente scolastico, potrebbe far proprio il criterio già previsto dall'OM 3/1997, e cioè la “possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze" o disponibili a prestare ore eccedenti fino a 24.

Scuola elementare
Come periodicamente ribadito dai contratti annuali sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie (confermando, per altro, quanto contenuto nel 5° comma dell’art. 26 Ccnl 2003), “la sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto (art. 4 comma 2 Ccni 6/6/2006 riconfermato dal Ccni 2007).
Una previsione che sostanzialmente riprende il contenuto del comma 72 dell’art. 1 della L. 662/1996: "gli organi competenti [cioè il Collegio docenti, ndr], sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del T.U. [la Programmazione dell’attività didattica, non certo l’economicità di gestione, ndr], deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico".
Questo stesso comma, inoltre, abrogando il comma 5 dell’art. 131 del T.U., ha tolto qualsiasi obbligo o misura per lo svolgimento di supplenze utilizzando l’orario di contemporaneità. Infatti, ormai abolito il famigerato Accordo sulle 110 ore (Ccdn 5/11/1997), vi è il solo onere da parte dei colleghi, di preparare un progetto di arricchimento e/o recupero e farlo approvare dal Collegio dei docenti, così tutte le ore di contemporaneità sono da dedicare al progetto e non vi è alcuna disponibilità oraria per l’effettuazione di supplenze.
Prepariamo quindi i progetti di arricchimento e/o recupero e otteniamo che vengano votati in Collegio, in tal modo non vi è alcuna disponibilità oraria per supplenze (neanche all’interno del proprio modulo). Ovviamente, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del Ccnl 2003, chi non presenta i progetti è disponibile per supplenze nel plesso per l’intero monte ore di contemporaneità del modulo.
Inoltre l'Utilizzazione del personale (vedi) è una delle materie della contrattazione decentrata d'istituto. È quindi necessario che le RSU, tenuto conto delle esigenze del personale della scuola e delle delibere degli organi collegiali competenti, predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'utilizzazione del personale, che indichi con chiarezza i criteri e le modalità d'effettuazione delle supplenze; prevedendo anche eventuali limiti a possibili arbitrari adattamenti e/o modificazioni dell’orario, che sono realizzabili solo con un’ulteriore delibera del Collegio, che modifichi il piano delle attività (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).

Infine, riportiamo alcuni stralci di una circolare del Provveditore di Roma (n. 153 del 13/10/1997) che riteniamo chiarificatori e che potrebbero costituire utili elementi di riferimento per il contratto d'istituto:
“ … È appena il caso di ricordare che non si può ricorrere allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi e sezioni. ...
Si fa, altresì, presente che le sostituzioni devono comunque avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto nei piani annuali di attività.
Si precisa, altresì, che gli insegnanti non debbono essere utilizzati per supplenze brevi nel giorno libero fissato dal quadro orario.
Resta inteso che anche per l'applicazione dell'art. 1, comma 78 della Legge 23/12/96, n. 662 è insostituibile il ruolo del Collegio dei docenti che ha la competenza nella definizione del piano delle attività, stante la vigenza dell'art.41 del CCNL [ora art. 26 Ccnl 2003, ndr].
La stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato va effettuata prima dell'inizio della supplenza e per tutto l'effettivo periodo di assenza del docente da sostituire.
Le insegnanti in assenza obbligatoria per effetto dell'applicazione della L.1204/71 [ora DLgs 151/2001, ndr] saranno sostituite con la stipula di un unico contratto a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza obbligatoria …
I docenti di sostegno che, a norma dell'art. 13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente giustificato … [attualmente però alcuni Contratti regionali sulle utilizzazioni, sottoscritti dai sindacati concertativi che certo non tutelano in questo modo i colleghi di sostegno, prevedono – illegittimamente – che invece ciò possa accadere. Dobbiamo opporci a questi abusi rifiutandoci di eseguire questi ordini di servizio e, eventualmente, ricorrendo contro di essi anche in sede giudiziaria, ndr]
I docenti con orario di cattedra costituito di diciotto ore settimanali di insegnamento (v. insegnanti di religione cattolica, di sostegno, etc...) non possono sostituire i colleghi assenti se non hanno dato la disponibilità ad effettuare ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra …
Le interruzioni delle attività didattica non previste dal calendario scolastico, ed a qualsiasi titolo verificatesi non danno luogo alla rescissione dei contratti a tempo determinato se intervengono nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della supplenza … “
In ogni caso: rifiutiamoci di sostituire i colleghi nel giorno libero, fuori orario, poiché tale pratica non può comunque essere imposta e denunciamo tutte le pratiche illegali di mancata sostituzione dei colleghi e lo smistamento di alunni in altre classi. Tutte queste attività non possono essere svolte e, lo ribadiamo, meno che mai imposte a nessuno da parte dei dirigenti scolastici.

Criteri e modalità per il conferimento delle supplenze
- art. 7 DM 13/6/2007, art. 12 DM 103/2001
Per la sostituzione di docenti con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria per supplenze brevi fino a 10 giorni si darà luogo allo scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito la disponibilità ad accettare queste supplenze attraverso particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente già assunto in questo modo solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni, mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie se il sopravvenuto periodo di assenza eccede tale limite.
Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
L’art. 7 DM 13/6/2007 prevede, inoltre, che le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee verranno “definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda”.
Finora l’art. 12 DM 103/2001 ha previsto che le scuole interpellino gli aspiranti, e ne riscontrino la disponibilità, mediante telegramma o fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.
Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni, la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.
La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere: la data d'inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la proposta d'assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

Rinunce e abbandoni - art. 8 DM 13/6/2007
La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Le sanzioni su descritte hanno effetto per l’anno scolastico in corso e non si applicano o sono revocate se esistono giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Inoltre, per gli aspiranti che hanno fornito la disponibilità ad accettare supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria attraverso particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio, la mancata accettazione di una proposta di assunzione di questo tipo comporta la loro cancellazione, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità. Questa sanzione non si applica nei confronti di coloro che, all’atto dell’interpello, abbiano già accettato o siano titolari di un’altra supplenza, anche se non completa.

 
 
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