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SUPPLENZE ANNUALI PERSONALE DOCENTE

DM 201/2000, L. 333/2001, Nota 23/7/2003

L’art. 4 della L. 333/2001 ha previsto un'accelerazione dei tempi per le procedure per le immissioni in ruolo (ormai quasi un miraggio) e per gli incarichi annuali. Entro il 31 luglio, i dirigenti territorialmente competenti, procedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine dell'attività didattica, attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
Decorso il termine, il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche è attribuito ai dirigenti scolastici che, che a tal fine, attingono alle graduatorie provinciali permanenti.
Ogni Csa deve fornire ai dirigenti scolastici la mappa di tutti i posti rimasti che debbono essere coperti con supplenze e per ciascun insegnamento, la porzione di graduatoria permanente degli aventi diritto, compresi i riservisti previsti dalla L. 68/99.
La graduatoria e la mappa devono essere pubblicate all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale, all'albo delle scuole, consegnate alle organizzazioni sindacali e professionali, inserite su Internet, ecc.
Ogni singola istituzione scolastica dovrà provvedere ad immettere immediatamente tutte le notizie che influiscono sulle disponibilità e sull'elenco degli aventi titolo, per il continuo aggiornamento.
Ogni Csa provvede direttamente e, prioritariamente, al conferimento delle supplenze sui posti di sostegno.
L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, rende le operazioni di conferimento non soggette a rifacimento. Successive disponibilità di posti sono oggetto d'ulteriori fasi d'attribuzione di supplenze per aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, ha diritto a completare l'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto. Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con classi di concorso diverse, ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi d'insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale Ata, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Altre supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere conferite dai dirigenti scolastici utilizzando le graduatorie di circolo e d’istituto, con le modalità lì previste (vedi Supplenze temporanee), per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti perché esaurite, o per carenza di aspiranti interessati.
Rinunce e abbandoni - art 8 DM 201/2000
La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio non comportano più le sanzioni previste dal DM 201, che non risultano più applicabili “in considerazione del fatto che la legge n. 333/2001 ha introdotto l'aggiornamento annuale di dette graduatorie" permanenti (CCMM 146/2001 e 82/2002).
Ulteriori precisazioni sono fornite dalla nota tecnica prot. 2067 del 23/07/2003 relativa alle indicazioni operative per il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2003/2004: “Qualora ad un aspirante presente in più graduatorie e già destinatario di una proposta di assunzione accettata, venga offerto un posto più favorevole, non sarà possibile registrare la successiva proposta di nomina se prima non sia stata annullata la precedente proposta accettata”. Quindi diversamente da quanto previsto per l’a.s. 2002/2003 (allora era possibile rinunciare ad una proposta d’assunzione, ma solo a condizione che quella nuova fosse più favorevole per trattamento economico), la nuova disciplina, non specificando le ragioni della rinuncia (infatti indica solo “più favorevole”), permette al docente di accettare una nuova proposta che egli ritiene più favorevole (ad es.: una sede più vicina) anche se non dovesse essere più vantaggiosa economicamente. Un’ulteriore novità rispetto all’a.s. 2002/2003 è che il criterio della rinuncia per accettare una proposta più favorevole “non vale per le nomine su sostegno che, per la particolare categoria di alunni a cui si rivolgono, non possono essere annullate”. In sostanza i docenti nominati su posto di sostegno dal responsabile del Csa sulla base delle graduatorie permanenti, non possono rinunciare alla proposta accettata per conseguirne un’altra, anche se economicamente più vantaggiosa.
Permangono invece le sanzioni previste in caso d’abbandono del servizio e cioè la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.
Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
Le sanzioni non si applicano se i casi sono dovuti a giustificato motivo, documentato dall'interessato.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.

 
 
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