Stema Comune di Musei
Logo The Personnel People
 
 
Sei in: home > vademecum > indice argomenti > SICUREZZA E TUTELA – Servizio di prevenzione ...
Indietro
SICUREZZA E TUTELA – Servizio di prevenzione e protezione

artt. 8, 9, 10 DLgs 626/94 e successive modificazioni

Il dirigente scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione, e designa all'interno della scuola, una o più persone per l'espletamento dei compiti di prevenzione e protezione, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
I dipendenti designati devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
Il dirigente scolastico, se la capacità dei dipendenti sono insufficienti, può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Qualora il dirigente scolastico ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. Il dirigente scolastico comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all scuola. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della scuola;
  2. ad elaborare, per quanto di competenza, le relative misure preventive e protettive e degli eventuali dispositivi di protezione individuale
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
  4. a fornire ai lavoratori le informazioni e a proporre i programmi di Informazione e formazione dei lavoratori (vedi);
  5. a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di rischi (art. 11 DLgs 626/94;

Il dirigente scolastico fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

  1. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  2. i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
  3. le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal dirigente scolastico.
Nelle scuole con meno di 200 addetti il dirigente può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed a condizione di frequentare apposito corso di formazione e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

  1. una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
  2. una dichiarazione attestante l’assolvimento degli adempimenti previsti: valutazione rischi, elaborazione e custodia documento sulla sicurezza (art. 4 commi 1, 2, 3 e 11 DLgs 626/94);
  3. una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria scuola elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  4. l'attestazione di frequenza del corso di formazione.

Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

  1. il dirigente scolastico o un suo rappresentante;
  2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  3. il medico competente ove previsto;
  4. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

  1. il documento sulla sicurezza;
  2. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
  3. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

La riunione ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.
Il dirigente scolastico, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
Il dirigente scolastico ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato:

  1. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  2. designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le relative misure;
  3. -informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
  4. programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  5. prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici della propria scuola.
Il dirigente scolastico deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Prevenzione incendi
Le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica sono quelle contenute nel DM Interno del 26/8/1992 (in GU n. 218 del 16/9/1992), che pur prevedendo la possibilità di chiedere motivate deroghe “per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali”, non certamente per mancato intervento dei soggetti responsabili, dispone che l’istanza sia corredata “di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare” (punto 14).
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Pronto soccorso
Il dirigente scolastico, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni della scuola, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto degli eventuali infortunati.

 
 
Torna su
Copyright© COBAS Scuola Sardegna
La sede regionale e provinciale dell'Associazione:
si trova a Cagliari in via Donizetti 52 Tel. e Fax (Q) 070485378
e-mail cobascuola.ca@tiscali.it