Nonostante il continuo parlare delle scarse condizioni di sicurezza in cui versano gli edifici scolastici, sembra che il Miur non intenda neppure farsi carico della necessaria informazione e formazione dei lavoratori e degli allievi. Gli Enti locali non vengono sollecitati a provvedere agli adempimenti di propria competenza (anzi le finanziarie riducono progressivamente i trasferimenti di risorse) e le scuole sono lasciate senza supporto né coordinamento per la formazione. A quanto ci risulta nell’anno 2003 non c’è stato nessun finanziamento per la formazione, e le risorse previste per l’anno finanziario 2002 (20.658.2776 euro), già attribuite alle Direzioni regionali, sembrano sparite nel nulla, non essendo ancora giunte alle scuole.
Informazione dei lavoratori – art. 21 DLgs 626/94 e successive modificazioni
Il dirigente scolastico provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l’eventuale medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
Il dirigente scolastico fornisce le informazioni anche agli allievi.
Formazione dei lavoratori - art. 22 DLgs 626/94 e successive modificazioni
1. Il dirigente scolastico assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali previsti dall’art 20 DLgs 626/94, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Secondo il ministero “per la formazione generica del personale scolastico può utilizzarsi il supporto multimediale a suo tempo fornito” con la CM 119/99 (Nota miur 14/5/2002). |