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SCRUTINI FINALI

Scuola elementare
Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio, effettuato e pubblicato entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.
Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.
Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive (entro il 30 giugno, art. 6 OM 90/2001).
I docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti (art. 145 comma 2 T.U.).
A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dovere proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare (art. 121 comma 3 T.U.), le operazioni di scrutinio vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.
Il giudizio finale, espresso collegialmente e riportato sull'apposito attestato, esclude in ogni caso la valutazione per discipline; non va motivato e consiste nell'indicazione "ammesso" o "non ammesso" alla classe successiva.
Scuole medie
I docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.
Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
Gli alunni che per assenze determinate da gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, analoghe a quelle normali, che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche la specifica certificazione.
Scuole superiori
Le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni (art. 4 Dpr 275/99).
Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti (vedi Organi collegiali).
I consigli di classe (compresi: gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, art. 315, comma 5 del T.U.; gli eventuali insegnanti di religione cattolica, limitatamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento; gli eventuali ITP, art. 5 comma 1bis T.U. inserito dall’art. 5 L. 124/99), sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni, formulano i giudizi e assegnano i voti di profitto e di condotta, secondo "i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al Dpr n. 249/1998".
Pertanto "i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi ... corretti e classificati durante il trimestre (o quadrimestre) o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le elaborazioni sono adottate a maggioranza ..."
Sono oggetto di valutazione le attività dagli alunni presso aziende, qualora presentino caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, gli stages e la formazione in aziende effettuati durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati
Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
            a - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi delle discipline interessate nell'anno scolastico successivo, accertando il superamento delle carenze riscontrate (debito formativo);
            b - della possibilità dell'alunno di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico.
In questo caso la promozione va comunicata per iscritto dal dirigente scolastico alla famiglia con le relative motivazioni. Nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
Gli studenti che, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive per essere ammessi, o meno, alla classe successiva (L. 352/95).
Credito scolastico
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno (art. 5 L. 425/97, art. 11 DPR 323/98), che va deliberata, verbalizzata e quindi pubblicata all'albo insieme ai voti dello scrutinio finale. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico.
Valutazione degli alunni in situazione di handicap - art. 4 OM 218/99, CCMM 163/83 e 262/88
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata, anche se si è fatto uso di particolari strumenti didattici per accertarne il livello di apprendimento.
Il Consiglio di classe esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato - PEI, predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla CM 258/83.
Se il PEI è diversificato, in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la valutazione è differenziata e i voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi di detto Piano (resta comunque l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 CM 262/88).
Qualora un Consiglio di classe intenda adottare una valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non è considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione.
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite, che possono costituire un credito formativo per la frequenza dei corsi di formazione professionale. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI.
Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera senza ricorrere alla valutazione differenziata, e senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Per facilitare lo svolgimento di prove equipollenti (art. 318 del TU), i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione che, oltre a indicare i criteri e le attività, dia indicazioni concrete per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame e sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola.
Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n.38/1999.
Valutazione nei corsi post-qualifica
Nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica e nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, visto che la valutazione della terza area per il rilascio della certificazione sulla professionalità acquisita è di competenza delle Regioni in base a norme e criteri fissati da ciascuna di esse, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, per aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la Regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori.
Nei corsi surrogatori i soggetti preposti alla valutazione sono gli esperti esterni, cui si è fatto eventualmente ricorso per gli interventi formativi, il dirigente scolastico, o un suo rappresentante, e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo
La valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno, in sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, si esprime in un giudizio complessivo con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma. In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.

 
 
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