(vedi anche Controversie relative ai rapporti di lavoro, Conciliazione, Arbitrato)
Ai sensi dell’art. 55 del DLgs 165/2001 anche ai dipendenti della scuola si applicano l’art. 2106 del Codice civile (che prevede la possibilità di applicare le sanzioni disciplinari per l’inosservanza della Diligenza del prestatore di lavoro, art. 2104, e dell’Obbligo di fedeltà, art. 2105) e l’art. 7 commi 1, 5 e 8 della L. 300/70 che stabilisce:
“1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi di lavoro ove esistano.
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente ("la mancanza della contestazione di addebiti determina la illegittimità della sanzione disciplinare inflitta" Nota MPI 4434/97), che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
La recidiva in mancanze già sanzionate comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste.
Il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all’arbitro unico che, in alternativa (art. 6 Ccnq 23/1/2001), di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art. 55 DLgs 165/2001, è di 20 giorni dall’applicazione della sanzione (art. 55 comma 7 DLgs 165/2001 e art. 7 comma 6 L. 300/1970).
In caso di procedimento e/o condanna penale è prevista la sospensione cautelare, facoltativa o obbligatoria, regolata per il personale Ata dall’art. 94 Ccnl 2003 e per il personale docente ed educativo dagli artt. 91 - 99 del Dpr 3/57.
Al dipendente sospeso è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nonché gli eventuali assegni per il nucleo familiare.
La tipologia delle infrazioni, delle relative sanzioni e delle modalità di ricorso e di impugnazione, definite dal Ccnl 2003, sono distinte per il personale docente ed educativo e per il personale Ata.
Personale docente ed educativo
L’art. 88 del Ccnl 2003 stabilisce che, fino al riordino degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione continuano ad essere regolate dagli artt. 492 – 507 del DLgs 297/94, che prevedono le seguenti sanzioni:
a) avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
b) censura, una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
c) sospensione fino a un mese, inflitta per:
- atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- violazione del segreto d'ufficio;
- omissione di vigilanza.
d) sospensione da uno a sei mesi:
- quando i casi previsti alla precedente lett. c) hanno carattere di particolare gravità;
- per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
- per abuso di autorità.
e) sospensione per sei mesi e la successiva utilizzazione in compiti diversi, inflitta per atti di particolare gravità, non conformi ai doveri specifici e incompatibili con la funzione educativa, integranti reati puniti con detenzione non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna in primo grado confermata in appello, e nei casi di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
f) destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, inflitta:
- per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- per gravi abusi di autorità.
Il periodo di sospensione prevista alle lett. c), d) ed e) è detratto dal computo dell’anzianità e comporta anche ritardi nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.
Ricorsi
I ricorsi “vanno inoltrati agli uffici scolastici regionali tramite i provveditorati agli studi che, come in passato, ne curano l'istruttoria. Codesti uffici provvedono alla richiesta di parere al CNPI ed acquisito il parere redigono, in conformità, lo schema di decreto che dovrà essere inoltrato, per il tramite della scrivente Direzione Generale, alla firma del Ministro” (Nota 17/7/2001).
Riabilitazione
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. Il termine è di cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lett. e).
(facsimile istanza Riabilitazione sanzione disciplinare)
Al Dirigente scolastico del .......................
Sede
Oggetto: istanza di riabilitazione, ex art. 501 DLgs 297/94.
La/il sottoscritta/o .........................................., nata/o a ........................, il ......................., docente con contratto a tempo indeterminato di .................. presso questo Istituto, chiede, ai sensi e per gli effetti della norma in oggetto, che venga convocato, in quanto trascorso il periodo prescritto, il Comitato per la valutazione del servizio e avviata la conseguente procedura di riabilitazione dalla sanzione disciplinare di ............................, inflitta da ............................, prot. .............................. del .............................
....................., lì ....................... Con osservanza
Personale ATA
(artt. 90 - 94 Ccnl 2003)
Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali stabiliti dall’art. 92 del Ccnl 2003:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
Sono previste le seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo massimo di quattro ore di retribuzione, da introitare nel bilancio della scuola e destinare ad attività sociali a favore degli alunni.
Queste prime tre sanzioni sono inflitte, graduandone l’entità, per:
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
- negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto dei lavoratori;
insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
- violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nei punti precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni per:
- particolare gravità o recidiva nelle mancanze previste alla lett. c) che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
- ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori;
- alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dei lavoratori;
- atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;
- violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
e) licenziamento con preavviso, per:
- recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste alla lett. d), anche se di diversa natura;
- recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste alla lett. d), che abbia già comportato il massimo della sanzione;
- occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
- rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
- assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
- persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- violazione dei doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente nei casi precedenti, di gravità tale, secondo i criteri summenzionati, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
f) licenziamento senza preavviso, per:
- terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- commissione in genere di fatti o atti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- condanna passata in giudicato per un delitto che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità, o quando ne consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, o per condanne passate in giudicato relative all’art. 58 DLgs 267/2000, agli artt. 316 e 316bis del Codice penale e all’art. 3 comma 1 L. 97/2001.
Impugnazione
L’impugnazione delle sanzioni disciplinari può avvenire secondo le procedure previste dagli artt. 130 – 133 del Ccnl 2003 o dall’art. 66 del Dlgs 165/2001 (vedi Conciliazione e Arbitrato)
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