In base all'art. 9 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, la carica di eletto RSU è incompatibile con
- qualsiasi carica in organismi istituzionali;
- cariche esecutive in partiti e movimenti politici;
- quanto eventualmente previsto dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.
Inoltre, secondo la Nota Aran del 18/10/2002, anche il distacco sindacale completo sarebbe incompatibile con l’appartenenza alla RSU.
Il verificarsi in qualunque momento di situazioni di incompatibilità determina l’immediata decadenza.
Chiariamo subito che l’incompatibilità non è verificata dall’istituzione scolastica: spetta alla Commissione elettorale e, dopo il suo scioglimento, alla stessa RSU decidere in merito. Infatti, come ribadisce la Nota Aran del 15/2/2002: ”per quanto riguarda il comportamento a cui è tenuta l'Amministrazione nel caso in cui rilevi una incompatibilità, si fa presente che il suo unico adempimento è quello di segnalarla alla RSU, essendo esclusivamente in capo a quest'ultima il compito di dichiarare eventualmente decaduto il componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione alla Amministrazione e ai lavoratori interessati”.
Purtroppo non esiste nessun ostacolo alla possibilità di essere eletti nella RSU né per il Direttore dei servizi generali e amministrativi (che ai sensi del comma 5 art. 25 DLgs 165/2001 “coadiuva il dirigente”) né per i prescelti dal dirigente ai sensi dell’art. 31 del Ccnl 2003. Tanto che l’Associazione Nazionale Presidi sta pensando di scavalcare il divieto di candidarsi per i dirigenti adoperandosi, “nella massima correttezza, per promuovere la presentazione di liste da parte dell'unione sindacale Anp-Anquap/Cida in ciascuna scuola”, chiedendo “l'impegno convinto ed attivo di tutti: dirigenti e alte professionalità docenti (sic!) per quanto riguarda l'Anp, i Dsga e i quadri amministrativi per quanto riguarda l'Anquap”.
Per quanto riguarda la carica di eletto nel consiglio di istituto riportiamo integralmente la Nota ARAN del 23 marzo 2001 sull’argomento:
“Oggetto: Eventuale incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle Rsu (rif. Nota del 16 marzo 2001 Prot. 9370/dm)
In relazione all'oggetto si significa che nell'Art. 9 della parte I dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rsu si è ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità ivi indicate a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione delle peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.
Questa Agenzia, pur riconfermando la regola citata, al fine di fornire il proprio contributo interpretativo a codesto Dicastero ritiene che, nella fattispecie, non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 del TU 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.
Tale parere, se condiviso, potrà essere portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche da parte di codesto Ministero ai sensi del citato Art. 9 dell'Accordo 7 agosto 1998.
f.to Il Presidente Avv. Guido Fantoni” |