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R.S.U. - diritti

Diritto di Affissione

(art. 25 L. 300/70, art. 3 Ccnq)
I componenti delle R.S.U. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informatici.
In giurisprudenza si è affermato il principio (Cass. 2808/94) che qualunque materia è di interesse sindacale se il sindacato la assume come tale e, pertanto, nessuno può impedire l’affissione o rimuovere i testi neanche se dovessero esserci estremi di reato, nel qual caso ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria.

Diritto di Assemblea (vedi anche Assemblee sindacali)
(art. 20 L. 300/1970, artt. 2 e 10 Ccnq, art. 8 Ccnl 2003)
Mentre sindacati firmatari, ministero e Aran continuano illegittimamente il loro attacco concentrico contro la libertà dei singoli eletti di indire le assemblee è importante che, nella trattativa d’istituto e/o nel Regolamento Interno delle RSU (vedi), gli eletti Cobas cerchino di ottenere il massimo allargamento di questo diritto, o almeno riescano a porre proprio la questione della democrazia al centro del dibattito della propria scuola per smascherare il tentativo di zittire le voci fuori dal coro. È difatti inaccettabile che chi predica la democrazia faccia contratti su misura per chiudere la bocca a chi non concorda con loro e, utilizzi la contrattazione collettiva di comparto per definire condizioni di peggior favore rispetto allo stesso Ccnq sulle prerogative sindacali vigente. Gli artt. 2 e 10 del Ccnq infatti stabiliscono che le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro … dai componenti delle RSU”. Quindi il singolo componente RSU può indire l'assemblea.
Ormai diverse sentenze ci danno ragione (vedi http://www.cobas-scuola.org/rsu/index.html) ma anche il nuovo Ccnl 2003 persevera nello stravolgimento dello Statuto dei lavoratori e del Ccnq sottoscritto dagli stessi sindacati.
Secondo l’art. 8 Ccnl 2003, solo la “RSU nel suo complesso” potrebbe indire per le proprie scuole assemblee, durante l’orario di lavoro e per la durata massima di due ore, riguardanti tutti o parte dei dipendenti, con le seguenti modalità:
- la convocazione, la durata, la sede (concordata con il dirigente scolastico), l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al dirigente scolastico (comma 7). Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il dirigente scolastico è tenuto ad avvisare tutto il personale con apposita circolare e raccogliere l’adesione che è irrevocabile (comma 8), conseguentemente deve predisporre gli opportuni adempimenti (comma 9) per consentire la partecipazione.
- “i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione”.
- “in ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese” (comma 2).
- per il personale docente l’assemblea deve svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere e il capo d’istituto “sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie” (comma 9 lett. a).
- per il personale ATA: nel caso in cui si verificasse una partecipazione totale, il dirigente “stabilirà con la contrattazione d’istituto la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi, al centralino, e ad altre attività indifferibili” (comma 9 lett. b). Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio.
- non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (comma 10).
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall’art. 2 del Ccnq, la “rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative”, cioè dai dirigenti, e pertanto non è previsto rilasciare certificazioni o attestati di presenza.
“Il Dirigente scolastico può partecipare all'assemblea nel solo caso in cui sia esplicitamente invitato” (Nota Aran 22/5/2001).
Anche per quanto riguarda l’ordine del giorno delle assemblee vale quanto detto per il diritto di affissione: qualunque materia è di interesse sindacale se il sindacato la assume come tale e, pertanto, nessuno (dirigenti o solerti reggicoda) può obiettare alcunché sugli argomenti da discutere.

 

(facsimile Richiesta assemblea e locali)

Al Dirigente del .......................

Sede

A tutto il personale docente e ATA

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio.

 

Si comunica che il ......./.........../…… dalle ore ......... alle ore ........... la scrivente Rappresentanza Sindacale Unitaria ai sensi della normativa vigente (art. 20 L. 300/70, art. 2 Ccnq 7/8/98, art. 8 Ccnl-Scuola 2003) indice, presso il/la ....................... di............................una assemblea sindacale in orario di servizio di tutto il personale docente e ATA.

Si chiede pertanto la disponibilità di un locale della scuola al fine di tenere l’assemblea, durante la quale verrà discusso il seguente O.d.G.:

 

1) ............................................................

2) ............................................................

3) ............................................................

 

Si comunica che parteciperà all’assemblea ............…................................ Si prega di trasmettere la nota in oggetto a tutto il personale ed affiggerla all’Albo, ai sensi della normativa vigente, e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

 

La RSU

 

 

Diritto ai Locali

(art. 27 L. 300/70, art. 4 Ccnq)
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei componenti delle R.S.U., l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti si ha diritto di usufruire, ove se ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le riunioni, posto a disposizione da parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.

Diritto ai Permessi Retribuiti

(artt. 9, 10 e 16 Ccnq)
Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da moltiplicare per i dipendenti) è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
I componenti delle R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato e cioè per tutte quelle attività che vanno dalla partecipazione alle Relazioni sindacali d’istituto fino al proselitismo, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale, cioè ogni attività sindacale di carattere extra-aziendale (Cass. 7087/86).
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata, in genere 24 ore.
La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare in materia un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).
La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza.

Norme speciali per la scuola

Ai sensi dell’art. 6 del Ccnq del 27 gennaio 1999, “correttivo” del Ccnq del 7 agosto 1998, nel comparto scuola, i permessi sindacali fruibili sono ridotti a 75 minuti per dipendente, per consentire alle organizzazioni sindacali “rappresentative” di usufruire degli ulteriori distacchi previsti da questo contratto “correttivo”. La riduzione (6 minuti per dipendente) è operata sul contingente spettante alle organizzazioni Sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU (30 minuti per dipendente). Dopo la stipulazione del contratto collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU avrebbe potuto pervenire ad un definitivo riparto massimo di 60 minuti alle RSU e 15 minuti alle medesime organizzazioni, ma come abbiamo constatato le segreterie nazionali dei sindacati firmatari non hanno voluto rinunciare ai loro privilegi (concessione ai burocrati di distacchi e permessi) per consentire agli eletti RSU di poter disporre di maggior tempo per svolgere il loro incarico.
I permessi sindacali nel comparto scuola non possono di norma superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. L’art 6 comma 3 del Ccnq 18/12/2002 ha aggiunto però la possibilità che “nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti”.
Dopo le elezioni delle RSU i contingenti avrebbero dovuto essere rideterminati, ma come per il Ccnl nessun miglioramento è intervenuto.

 

(facsimile Permesso sindacale)

 

Al Dirigente del .............................

Sede

Oggetto: permesso sindacale RSU

Il/la sottoscritto/a …………………………………., in qualità di R.S.U. - Cobas di questa Scuola/Istituto chiede, ai sensi della normativa vigente (Ccnq del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali), di usufruire in data .................... per n° ore .......................... di un permesso sindacale retribuito al fine di ..................................................... (specificare la motivazione)

 

Il/La Rappresentante RSU - Cobas Scuola

 

Diritto ai Permessi non retribuiti

(art. 24 L. 300/1970, art. 12 Ccnq)
I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, cioè, come abbiamo già detto, per ogni attività sindacale di carattere extra-aziendale (Cass. 7087/86).
Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna dare comunicazione scritta della fruizione del permesso al datore di lavoro, di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Anche in questo caso la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza

 

 
 
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