Il modo attraverso cui le RSU giungono alle decisioni, riguardo al loro funzionamento e certamente non riguardo i diritti degli eletti, è stabilito dall’art. 8 dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU.
“1. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto”.
Una situazione particolare è quindi conseguenza immediata dell’eventuale presenza dei “rappresentanti dei sindacati firmatari”.
Nella Nota del 30/1/2001, prot. 1299, l’Aran ribadisce che “i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all’organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell’Istituto scolastico”.
Si apre quindi una questione delicata, la cui definizione può rischiare di svuotare totalmente il ruolo degli eletti.
Una definizione apparentemente democratica, del tipo una testa - un voto, infatti, può determinare nelle scuole con tre RSU elette, la prevalenza dei rappresentanti dei quattro sindacati firmatari del CCNL 2002-2005.
Così facendo le RSU perderebbero la loro piena legittimazione negoziale a livello di scuola, che discende dal consenso che hanno ricevuto proprio dai lavoratori che saranno soggetti agli accordi d’istituto, e che viene riconosciuta loro dall’art. 43 del DLgs 165/2001.
D’altronde ai sindacati esterni non può essere riconosciuto un ruolo negoziale uguale a quello delle RSU, in quanto essi non è detto siano rappresentativi a livello di scuola o comunque non può essere consentito loro di duplicare il proprio peso contrattuale. Si rimetterebbe in discussione lo stesso principio di rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori espresso dall’art. 39 della Costituzione. Alle organizzazioni sindacali firmatarie rimane la funzione cosiddetta tutoria nella formazione dell’accordo integrativo delle norme stabilite dal Ccnl.
Dunque, si deve pervenire al contratto di scuola solo quando esso è sottoscritto dalla RSU (a maggioranza), proprio per poterlo riferire ai lavoratori dell’istituzione scolastica. Conseguentemente la firma dei sindacati esterni nulla toglie o aggiunge ad un contratto già sottoscritto dalle RSU e di per sé non è sufficiente a dar vita ad un accordo decentrato: i sindacati non possono sostituirsi alla RSU. E qualora ciò avvenisse, le RSU Cobas possono abbandonare le trattative e annunciare che sarà indetto un referendum tra i lavoratori della scuola sull’eventuale contratto stipulato da altri soggetti. All’esito del referendum, ove risulti che, correttamente applicato il criterio sopraddetto, il contratto non sarebbe venuto ad esistenza, potrà essere proposto ricorso al giudice del lavoro allo scopo di ottenere la sospensione dell’applicazione a tutti i lavoratori dissenzienti del contratto e l’accertamento del difetto di legittimazione dei sindacati esterni a sottoscrivere il contratto integrativo, senza il consenso della RSU.
A questo proposito merita anche considerazione la sentenza della Cassazione n. 1403/90, che ritiene non applicabile il contratto decentrato ai lavoratori dissenzienti o non aderenti ai sindacati stipulanti.
(vedi anche Delegazione trattante) |