“Con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto Scolastico” (Nota Aran 30/1/2001, prot. 1299).
La RSU resta in carica per tre anni, tranne nel caso in cui se ne dimetta oltre il 50% dei componenti (anche se questi vengono sostituiti), oppure se, per qualunque motivo, venga meno il numero legale per l’assunzione delle decisioni. In questi casi bisogna procedere al loro rinnovo (art. 7 Accordo).
“Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. di categoria sopracitate” Accordo di interpretazione autentica, 13/2/2001, dell’art. 1 comma 3 parte seconda dell’Accordo.
In caso di dimissione di un componente lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU, l’amministrazione non ha nessun ruolo in materia, e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale dell'Istituzione scolastica e ai lavoratori mediante affissione all'albo. |