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RITORNI POMERIDIANI

Nella trattativa d’istituto (art. 6 comma 2 lett. e Ccnl 2003), riguardo l’Assegnazione del personale (vedi), rientra anche la disciplina relativa ai ritorni pomeridiani, per i quali bisognerà individuare quante e quali giornate della settimana, il numero e la durata dei turni, sulla base delle attività programmate. Tenendo comunque sempre presenti anche le esigenze (familiari, personali) dei lavoratori.

Rientri pomeridiani nella scuola elementare

Dal 1° settembre 2000 la scuola elementare sta vivendo sulla propria pelle i danni della pseudo-autonomia. Molti dirigenti, infatti, sulla scorta dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 129 del T.U., tentano di imporre ai Collegi e ai Consigli di circolo (unico organo che può deliberare in merito) un orario antimeridiano e pomeridiano, sostenendo, appunto, che la possibilità di scegliere il solo orario antimeridiano non sussisterebbe più.
Paradossalmente quindi una norma che dovrebbe consentire alle scuole maggiore Autonomia (vedi) impone nuovi vincoli che impedirebbero di tenere conto degli stessi presupposti – tuttora in vigore - indicati dal T.U. per la scelta oraria: “i consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento … “ (art. 129, comma 5 del T.U.).
La possibilità di un orario antimeridiano in 6 giorni, ci dicono gli “autonomissimi” dirigenti, verrebbe impedito da quello stesso Dpr 275/99 – Regolamento dell’autonomia – che invece dovrebbe consentire al collegio dei docenti di elaborare il proprio piano “sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori”, un piano che rifletta “le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, con l’unico vincolo di un’”articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”.
Così pur permanendo le carenze di locali, mense, trasporti, ecc., che spesso sono anzi peggiorate a causa dell’aumento degli alunni per classe e il Dimensionamento (vedi), i sempre più autonomi dirigenti si nascondono dietro la restrittiva interpretazione di una norma di fatto superata, e costringono anche ad una sua formalistica applicazione (del tipo: “approviamo almeno un rientro settimanale”) pur di non assumersi nessuna responsabilità, senza preoccuparsi del fatto che in questo modo il rientro pomeridiano, lungi dall’essere un miglioramento dell’offerta formativa, si trasforma in un inutile imposizione, una causa di disagio per i bambini e le loro famiglie, quando non di parziale abbandono della scuola, tutto a scapito della didattica.

Il “caso” dei rientri pomeridiani nella scuola elementare è così un’ulteriore prova di quanto le pseudo-innovazioni introdotte negli ultimi anni anche in questo caso non offrano alcuno spazio all’autonomia di cui avrebbe realmente bisogno la scuola per realizzare i sui compiti istituzionali: la possibilità cioè che gli Organi Collegiali della scuola, proprio per le competenze che affida loro il T.U. e perché rappresentano i bisogni dell’intera comunità scolastica, possano assumere tutte le decisioni, compresa quelle relative alla distribuzione dell’orario scolastico, ritenute più adatte al conseguimento degli obiettivi programmati.

Noi pertanto continuiamo a sostenere, insieme peraltro a qualche ispettore ministeriale e qualche dirigente illuminato, che debbano essere gli Organi collegiali delle singole scuole a determinare la più opportuna distribuzione dell’orario, proprio “sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento … “ (art. 129, comma 5 del T.U.)

 
 
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