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RIFORMA DELLA SCUOLA

L’approvazione blindata della legge delega 53/2003 di Riforma della Scuola: solo 7 articoli su cui gravano ben 56 (!) ordini del giorno di Camera e Senato (una piccola parte delle centinaia di emendamenti che cercavano di modificarla) conclude temporaneamente il percorso iniziato con l’introduzione dell’Autonomia Scolastica, “grazie” ad un’altra legge delega: la L. 59/97, la “Bassanini”.
Non possiamo, infatti, comprendere la scuola morattiana se non partiamo dall’analisi del coerente disegno governativo-confindustriale-clericale che sfocia nella Riforma e che trova la propria solida base nella legge 62/2000 di parità scolastica: una legge che ha assegnato alla scuola privata, che è scuola di parte, lo stesso ruolo, funzione e portata della scuola pubblica che è, o dovrebbe essere, scuola di tutti e per tutti. La scuola pubblica non deve fare distinzioni o discriminazioni di ceto sociale, possibilità economiche, collocazione geografica, orientamento culturale o religioso, etnia o fede; la scuola privata, strutturalmente, tende alla separazione e all’affermazione di identità differenziate, ostacolando il pluralismo e la solidarietà. Aver unito queste due realtà antitetiche in un unico sistema di istruzione nazionale, significa aver minato il principale luogo pubblico dove è possibile lavorare per l’eguaglianza, per l’attenuazione, se non la cancellazione, dei gravami dovuti alle differenze sociali e culturali esterne.
È in nome di questa legge che la Moratti, eliminato il termine Pubblica dalla denominazione del Ministero, lancia la sua campagna di demolizione della scuola pubblica e di sostegno alle scuole private:
- attribuisce lo stesso punteggio sia agli insegnanti della scuola pubblica che di quella privata;
- consente agli istituti non statali di assumere docenti non abilitati;
- prevede commissioni di esami composte tutte da membri interni;
- sostiene la legge per l'immissione in ruolo degli Insegnanti di Religione Cattolica;
- istituisce la Commissione per la elaborazione del Codice Deontologico degli insegnanti e la Commissione "Per il riconoscimento della funzione pubblica della scuola non statale";
- incrementa i finanziamenti alle scuole private;
- prosegue con i tagli al personale Ata e docente, riconduce tutte le cattedre a 18 ore;
- disegna la nuova fisionomia della scuola italiana con la sua Riforma.

Analizziamo gli aspetti fondamentali di questa legge.

È una legge delega

Il Governo persevera nell’utilizzare lo strumento della delega, segno evidente che si vuole definitivamente escludere dalla discussione sulla riforma scolastica tanto il paese che il Parlamento. Nel momento in cui si decide sulla trasformazione dell’intero sistema scolastico italiano e si sancisce una forte limitazione del diritto allo studio, il Governo ha bisogno di contare solo su se stesso, per evitare di confrontarsi con chi, come noi, vede nel processo di riforma il tentativo di liquidare definitivamente la scuola pubblica statale, appaltandola al mondo delle imprese e a quello confessionale.

Parcellizza la scuola sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione

Secondo Bertagna il nuovo Titolo V, confermato dal referendum del 7/10/2001, affida gli attuali istituti professionali e buona parte dei tecnici alle Regioni e imporrebbe quindi l’esistenza di due percorsi paralleli. Per evitare che questa canalizzazione diventi una discriminazione (da un lato il sapere e dall’altro il mestiere) dovrebbe essere garantita l’equivalenza dei due percorsi, equivalenza che però nel testo della legge è solo enunciata, auspicata, restando nella realtà dei fatti di ben difficile realizzazione.
Sempre la stessa Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 avrebbe inoltre posto obbligo scolastico e formativo sullo stesso piano: non sarebbe, pertanto, più possibile, sempre secondo Bertagna, concepire l’istruzione come educativa e la formazione come addestrativa in questo nuovo contesto costituzionale e sarebbe quindi anche regressivo riproporre sia la questione della scelta “precoce” a 14 anni – che per altro la L. 30/2000 la Riforma Berlinguer poneva ancora prima, a 13 anni – nonché la distinzione tra obbligo scolastico e obbligo formativo.
Alle Regioni viene inoltre riservata, oltre alle specifiche competenze relative alla formazione professionale, una quota del curricolo obbligatorio di 5 ore settimanali, pari al 20%.

L’autonomia scolastica è il principale strumento di attuazione

La coerenza con l’autonomia scolastica (art. 21 L. 59/97 e successivi regolamenti), il suo rispetto e il suo sviluppo all’interno di questa riforma, è ribadito per ben tre volte nel primo articolo della legge, essa infatti si presta ad essere uno strumento formidabile per la realizzazione del disegno di dividere e mettere in competizione tra loro le singole scuole, sulla via della loro totale privatizzazione.
Cos’è, infatti, questa trasformazione delle scuole statali in imprese con cui le famiglie e gli studenti stipulano un contratto sulla base del Piano dell’offerta formativa (Dpr 275/99), se non la privatizzazione della scuola pubblica?
Una privatizzazione che si realizza nell’imporre alle scuole il modello privato del mercato: in cui ognuno produce una specifica merce (la formazione) per rispondere ad una domanda che proviene da un settore di potenziali clienti (studenti e famiglie), adeguandosi contestualmente alla dimensione imprenditoriale: il manager dirige insegnanti e Ata divisi nelle nuove figure e gerarchie contrattuali, flessibilizzati, controllati e valutati, mentre gli organi collegiali vengono ridotti a pura decorazione.

Scompare l’obbligo scolastico sostituito dal diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Secondo il Gruppo Ristretto di Lavoro nominato dalla ministra “il principio dell’obbligo formativo deve avere la precedenza su quello di obbligo scolastico e pertanto lo vanifica”. L’obbligo formativo si articola in obbligo scolastico (ritornato a 8 anni - dai 6 ai 14 – limite minimo previsto dalla Costituzione) e nella successiva scelta tra istruzione e formazione.
è indicata solo una vaga graduale attuazione dell’obbligo formativo, che dovrebbe comunque assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato.

L’articolazione del ciclo di studi

Ciclo primario – secondario – terziario: una continua selezione

Scuola dell’infanzia
1° anno          2,5/3 anni
2° anno          3,5/4 anni
3° anno          4,5/5 anni
L'anticipazione dell'età d’ingresso alla Scuola dell'infanzia (potranno iscriversi al primo anno bambini che compiranno 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento) produrrà l’abbassamento della qualità della Scuola dell'infanzia e l’abbandono di quello che resta dei Nidi pubblici. Infatti:
- negli asili nido il rapporto puericultrici bambini è 1/8, mentre nelle scuole Materne il rapporto sale a 1/20 o anche a 1/28;
- abbassare l'età dei bambini in sezioni già sovraffollate oltre a vanificare qualsiasi contenuto educativo rischia di mettere a repentaglio anche la pura assistenza;
- le stesse strutture delle materne sono spesso inadeguate ad accogliere bambini più piccoli;
- visto che il senso del lavoro svolto con bambini così piccoli lo si può cogliere, in termini di socializzazione, comunicazione e autonomia, solo verso i 3 anni, la prematura interruzione dello stesso non può che vanificarne gli esiti.
Andrebbe, semmai, previsto un percorso educativo che, al di fuori dell’astrattezza di cicli e scaglioni, unificasse Asilo Nido e Scuola dell'infanzia in un'unica istituzione in cui i bambini potrebbero seguire un unico percorso costantemente calibrato sulle diverse esigenze dell'età.
Ma, purtroppo, mentre la Scuola dell'infanzia è riconosciuta all'interno del sistema formativo-scolastico, si continua a considerare l'Asilo Nido un "servizio a domanda individuale", e la sua stessa identità è così messa in discussione, con troppi Enti Locali che, perseguitati dall'idea del risparmio (ma un risparmio per chi?), iniziano a prevederne la cessione a cooperative e privati foraggiati dai finanziamenti delle leggi regionali.

Il Decreto Legislativo Delegato prevede che l’orario delle attività nella scuola dell’infanzia sia tra le 875 e le 1700 ore. Ciò vuol dire che si potranno prevedere, tenuto conto delle richieste delle famiglie, moduli di funzionamento differenziati. Si potrà andare dalle 40 ore settimanali su cinque giorni, alle 50 ore settimanali su cinque giorni (10 ore al giorno dal lunedì al venerdì), alle 50 ore settimanali su sei giorni (9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato). Si tenga presente che con 1700 ore è possibile effettuare non solo un orario aggiuntivo, ma anche aumentare i giorni di attività. Si può agevolmente verificare che, casualmente, con 1700 ore è possibile effettuare le 40 ore settimanali su cinque giorni oltre le 36 settimane oggi previste (metà settembre fine giugno), per arrivare a 42,5 settimane (dal 1° settembre al 31 luglio ci si rientra).
E il baby parking è servito!!! 

Primo Ciclo
Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni (1+2+2), e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni (2+1), in una continuità verticale che dovrebbe prevedere un’ulteriore sviluppo degli Istituti comprensivi (vedi). Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante e la funzione d’orientamento dovrebbe diventare uno dei compiti principali della scuola media, che poi dovrebbe anche seguirne gli esiti nel ciclo successivo.

Scuola Elementare
Potremmo avere classi con 25/28 alunni con differenze di età molto significative: potranno, infatti, iscriversi in prima elementare i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età entro il 30 Aprile (il 28 febbraio per l’a.s. 2003/2004), dell’anno scolastico di riferimento.
Può succedere, quindi, che in una stessa classe potranno frequentare bambini con anche 20 mesi di differenza! È questa la scuola di qualità?

Ed i moduli ed il tempo pieno?
Ecco cosa scrive il Ministero per quanto riguarda l’orario (dal Decreto Legislativo approvato in Consiglio dei Ministri, art. 7):
“1. … l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica … è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa”.
Facciamo due calcoli
Oggi l’orario settimanale di una classe modulare è di 30 ore ed a tempo pieno è di 40 ore. Se dovesse passare questo decreto legislativo le ore settimanali diventerebbero al massimo 30 più la mensa, di cui però 3 sarebbero facoltative e opzionali per gli allievi (99 ore annue). E ancora le 3 ore settimanali, oltre ad essere facoltative e opzionali, potranno essere svolte in un altro Istituto scolastico: il gruppo classe non esisterà più, i bambini potranno seguire determinate discipline con nuovi compagni ed in altri Istituti. Ma non finisce qui…..
Sempre dall’art.7 del Decreto Legislativo:
“4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti”.
Un’altra chicca della Ministra: gli insegnanti “esperti” assunti appositamente dalle scuole più ricche per “ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie” (comma 2), magari facendoli pagare alle stesse famiglie (anche queste le più ricche?) visti i limiti dei bilanci delle scuole che la stessa ministra riconosce.

Ecco come vorrebbero eliminare il tempo pieno
Esaminando l’ipotesi di orario scolastico settimanale per una classe a tempo pieno (DM 100/2002 relativo alla “sperimentazione” per il 2002-2003), risulta abbastanza evidente che le ore che verranno a mancare nel “tempo pieno della Moratti” saranno le ore centrali, cioè quelle mensa, come se non facessero parte del percorso educativo.
Ma chi gestirà queste ore? Saranno ore facoltative e magari a pagamento per le famiglie?
Di fatto, il tempo pieno, un modello pedagogico e didattico irrinunciabile ed una soluzione insostituibile a bisogni sociali incomprimibili, in questo modo sparirà.
 
Il Maestro prevalente e i “satelliti”
Un’altra novità della riforma riguarda il “ritorno al passato”, il maestro unico, chiamato oggi maestro prevalente. Se ritorniamo alla precedente ipotesi d’orario si può notare che in una 1° Elementare a tempo pieno: su un orario settimanale di 30 ore, all’insegnante prevalente ne spetterebbero almeno 18, mentre le altre 12 verrebbero suddivise per:
- Insegnamento della Religione Cattolica 2 ore
- Laboratorio di Lingua Straniera 1 ora
- Laboratorio di Arte-Immagine, Musica, Attività Sportive-Motorie, Informatica, Tecnologia (eventualmente suddivisi in Laboratori autonomi) 6 ore
- Laboratorio di Recupero e Sviluppo Apprendimenti 3 ore
Ma chi sarà questo insegnante prevalente? L'insegnante prevalente nelle scuole elementari non solo allude ad una inedita e nefanda gerarchizzazione tra insegnanti, ma ripropone il maestro unico, visto l'impegno orario nella classe. In più scompaiono la contitolarità, la compresenza, la collegialità.
L'insegnante prevalente sarà anche il Tutor degli alunni, l'unico titolare dei rapporti con i genitori, il compilatore della valutazione e del portfolio, il coordinatore degli altri insegnanti. Così si mette una pietra tombale sulla cooperazione educativa, sulla collegialità su un modello di scuola democratica e popolare alla quale sono stati riconosciuti grandi meriti in tutti i paesi in cui viene sperimentata
Occorre ricordare, inoltre, che gli insegnanti che oggi operano nel Tempo Pieno hanno svolto per decenni corsi di aggiornamento specifici, molto onerosi per l’amministrazione e per l’impegno degli stessi docenti, rispetto alle specializzazioni in due diverse aree: quella antropologica-espressiva-linguistica e quella logica-matematica-scientifica come, allo stesso modo, gli insegnanti che lavorano nei tre ambiti disciplinari dei moduli. Riunificate il “tutto” in un unico insegnamento con un maestro “tuttologo”, significa non tenere conto del patrimonio, delle esperienze e delle sperimentazioni sul campo di questi ultimi trent’anni. Ma ancor più evidente è la concezione che hanno ministra & C dell’insegnante di base: una specie di parcheggiatore dei bambini, che deve solo “insegnar a leggere e far di conto”, altro che psicologia dell’età evolutiva, pedagogia, ecc…, questo è il profondo disprezzo per la professionalità docente e per i bambini.

E la scuola Media?
Ecco i punti essenziali della Riforma:
- scompare il tempo prolungato (vedi considerazioni sul tempo pieno). L’orario, infatti, si riduce a 27 ore settimanali (891 ore annue);
- c’è la possibilità di un orario settimanale fino a 33 ore, 198 ore in più demandate alla scelta degli alunni e delle famiglie (quindi facoltative), che alludono chiaramente ad un doposcuola (a pagamento?) in aperta antitesi con l’impianto e la filosofia del tempo prolungato;
- l’orario non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa, come per l’elementare;
- anche in questo caso c’è un super “docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative e opzionali, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti”..bontà sua. Ogni commento appare superfluo!

Secondo ciclo
Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei Licei e dal sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale (si ripropone una concezione classista e gerarchica della società, sconfessata con la riforma della scuola media unica e riproposta ora, ulteriormente aggravata dalla cessione alle regioni di tutta l’istruzione professionale e di gran parte di quella tecnica – che significa il passaggio del 50% dell’istruzione alle regioni).

Licei
I licei hanno durata quinquennale (2+2+1), si concludono con un esame di Stato. Il sistema dei Licei comprende otto percorsi: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi.

Istruzione Professionale
Il percorso scolastico negli Istituti di Istruzione e formazione professionale sarà di 4 anni, può essere svolto anche in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato, a partire dall’età di 15 anni e attraverso convenzioni tra scuole e imprese, associazioni di categoria e camere di commercio. Per gli studenti degli Istituti di Istruzione e Formazione professionale che volessero accedere all’Università è previsto un anno integrativo con esame finale di Stato.
Gli Istituti di istruzione e formazione professionale devono garantire dieci aree sull’intero terrritorio nazionale: agricola-ambientale; tessile-sistema moda; meccanica, chimica e biologica; grafica-multimediale; elettrica-elettronica-informatica; edile e del territorio; turistica-alberghiera; aziendale-amministrativa; sociale-sanitaria. Altre aree sono attivate sulla base delle esigenze locali.
All’interno di questo secondo ciclo sarebbe aperta e assistita un’ipotetica possibilità di cambiare indirizzo mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta - passerelle in orizzontale e verticale con verifica delle competenze acquisite- e comunque la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati.
Dopo i primi due cicli biennali dei Licei o dopo le qualifiche professionali (triennali o quadriennali) gli allievi potranno accedere ai corsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore – IFTS.

La valutazione degli allievi
Ai docenti sono affidate la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi la certificazione delle competenze, e la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo consentito con al massimo un solo debito per superare (la divisione in minicicli biennali sarebbe finalizzata ad ottenere maggiore flessibilità e recuperi).
Il ripristino del voto di condotta, che dovrebbe attestare il grado di maturità sociale e responsabilità, viene giustificato dalla “inscindibile unità di logica ed etica tra istruzione ed educazione”, ma proprio perché inscindibili pare paradossale prevederne poi una valutazione separata, se non peresaltare il carattere “conformistico” del voto di condotta.
L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
I crediti acquisiti concorrono a costituire il portfolio, che comprende una scheda di valutazione e una d’orientamento; raccoglie la produzione significativa dell’allievo ed è costruito con la sua partecipazione, diventando così anche strumento di autovalutazione.
Bertagna ipotizzava anche una specifica figura, “una professionalità da premiare contrattualmente come per il coordinatore”, perché “la verifica e la valutazione sono cose molto serie che esigono scienza – pedagogia, docimologia, psicologia, sociologia, antropologia, diritto oltre che sapere disciplinare – e coscienza – responsabilità, impegno …”, chissà cosa ci riserverà il futuro e la commissione Aran - Miur – Sindacati firmatari sulla carriera dei docenti (art. 22 Ccnl 2003).

Le nefaste conseguenze della Riforma sugli studenti
La cancellazione dei diplomi di perito, ragioniere, geometra, ecc., attualmente conseguibili al termine del percorso scolastico negli istituti tecnici e negli istituti professionali, consentirà solo a chi potrà sostenere i costi di un ciclo terziario (Istruzione Formazione Tecnica Superiore o Università) di acquisire un titolo effettivamente professionalizzante.
La regionalizzazione di tutta l'istruzione professionale di stato (25% degli studenti) e di 27 indirizzi su 39 degli istituti tecnici (35% degli studenti). La regionalizzazione comporta da un lato la privatizzazione, infatti le regioni finanziano ma non gestiscono la formazione professionale che sarà gestita interamente da aziende e enti confessionali o di emanazione sindacale. Dall'altro il degrado a rango di allievi dei centri di formazione professionale di oltre il 60% di tutti gli studenti delle superiori, infatti i Centri Professionali Regionali rilasceranno solo qualifiche addestrative che costringeranno ad una permanente subalternità e marginalità i giovani che le conseguono
Il taglio consistente al percorso scolastico, diminuisce le ore settimanali ed annuali Un tempo scuola concepito con questa misura ha come esito da una parte l'eliminazione e/o il contenimento di alcune discipline, la banalizzazione di saperi e dall'altra l'imposizione di una didattica modulare acefala e autoritaria.

La formazione universitaria degli insegnanti

La formazione iniziale, di pari dignità e durata per tutti i docenti, si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, intorno a tre nuclei: contenuti disciplinari (che in molti ritengono troppo debole), competenze nelle scienze dell’educazione, abilità e tirocinio professionali, incluso l’handicap.
Oltre la laurea specialistica, saranno necessari nei primi anni di servizio per la conferma in ruolo specifiche attività di tirocinio nelle scuole con valutazione della scuola e dell’università, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, ovviamente sottopagato e senza diritti.
La programmazione degli accessi ai corsi sarebbe determinata con anni di anticipo, sulla base dei posti effettivamente disponibili, dopo i tagli programmati degli organici.
Le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
Questa stessa struttura curerà anche la formazione in servizio delle nuove figure di sistema, dei superprofessori: insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Come ci ricorda Bertagna, “già oggi, dopo il dpr 275/99, l’insieme dei docenti che vengono a contatto con un allievo non coincide col consiglio di classe – persona giuridica astratta piuttosto che una persona pedagogica concreta – e la classe non è più l’unico elemento di riferimento per l’organizzazione delle attività didattiche e dell’organico”, che dovrebbe tendere a diventare di rete, piuttosto che diviso fra le singole scuole.
Nell’ipotesi della riforma, inoltre, “ogni allievo incontrerà tre formule didattiche organizzative: la classe; i gruppi di livello di compito, elettivi; il rapporto precettivo e/o tutorato individualizzato. Chi può tenere ordine? il coordinatore di classe che, con la sua personale responsabilità diretta, cura la raccolta e la compilazione del portfolio, convoca le riunioni dei docenti per vagliare progetti, sanzionare, raccoglie informazioni e giudizi per la valutazione. il coordinatore con il nuovo direttore della didattica – altra nuova figura da istituire – mantiene i contatti con genitori e allievi”. La sua formazione sarà specifica e dovrebbe essere collocato in un albo e bisognerà prevederne un’incentivazione economica contrattuale.

 

Uno spazio conflittuale contro questa riforma resta comunque aperto, perché i decreti applicativi, che daranno carne e sostanza all’orrendo “scheletro” normativo approvato, dovranno affrontare il dibattito e l’approvazione parlamentare nonché le mobilitazioni che sapremo promuovere insieme a genitori e studenti.

 
 
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