Il personale che può fruire della riduzione dell’orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d’istituto sulla base dell’art. 54 comma 1 Ccnl 2003, che lo prevede per:
a) tutto il personale nelle istituzioni educative, o nelle aziende agrarie, o nelle scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell’art. 52 comma 1 lett. c Ccnl 2003;
c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l’orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 50 Ccnl 2003) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 52 comma 1 lett. a Ccnl 2003).
In base al comma 2 dell’art. 54 del Ccnl 2003 è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la “significatività” dell’oscillazione e quant’altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell’orario settimanale in base ai suddetti criteri.
Quindi, in conclusione:
- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;
- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.
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