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RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (artt. 8 – 15 Dpr 1199/1971) è una forma di impugnazione degli atti amministrativi per motivi di legittimità (e non per atti viziati nel merito), alternativa al ricorso giurisdizionale.
Esso consiste nella presentazione di una domanda del tutto analoga al ricorso gerarchico, che va inoltrata entro 120 giorni dall'emissione dell'atto che si vuole annullare, o dalla conoscenza dello stesso. Il ricorso, indirizzato al Capo dello Stato, ma notificato, a mezzo Ufficiale giudiziario, all’amministrazione che ha emesso il provvedimento e che poi dovrà trasmetterlo, deve essere notificato anche ad eventuali controinteressati.
La Nota MIUR n. 6155 del 17/7/2001 prevede che i ricorsi straordinari vadano presentati agli Uffici scolastici regionali che, nell'ambito dei propri poteri organizzatori, individuano l'ufficio competente per l'istruttoria e redigono la richiesta di parere da inoltrare alla firma del Ministro. Sarà cura dei Direttori Regionali, sulla base delle indicazioni ricevute e della situazione esistente nel proprio ambito territoriale, ricercare le soluzioni organizzative più idonee per rendere funzionale l'iter procedimentale dei ricorsi.
La richiesta di parere è quindi trasmessa alla Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio che, acquisita la firma del Ministro, la inoltra al Consiglio di Stato; il cui parere sarà inviato alle Direzioni Generali regionali che predispongono lo schema di Dpr di decisione del ricorso e lo inoltrano, tramite la suddetta Direzione Generale, all'Ufficio Legislativo che provvederà a sottoporla alla firma del Ministro e del Presidente della Repubblica. Se il ministro intende proporre una decisione difforme dal parere, ha l'obbligo di sottoporla preventivamente al Consiglio dei ministri. Il provvedimento finale è adottato dal Capo dello Stato con decreto motivato. Il decreto può essere impugnato solo per revocazione: una procedura molto rigida che può essere attuata solo in casi eccezionali.

 
 
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