“Il sistema delle relazioni sindacali … persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti” (art. 3 Ccnl 2003), vedi anche Procedimentalizzazione.
Gli incontri, concordati tra le RSU e dirigente scolastico, vanno comunicati e/o richiesti per iscritto con congruo anticipo. L’ordine del giorno deve essere indicato con precisione. Per quanto riguarda la verbalizzazione degli incontri la Nota Aran del 22 maggio 2001 - Prot. 7732 precisa “che non sussiste alcun obbligo di redigere il verbale al termine delle riunioni fatta eccezione per il verbale finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. La redazione del verbale è richiesta inoltre nella sola della concertazione”. Si consiglia comunque di chiedere la verbalizzazione degli incontri, che deve essere contestualmente firmata sia dalle RSU presenti che dal capo d’istituto, utilizzando preferibilmente un apposito registro dei verbali RSU
Qualora ciò non fosse possibile, secondo quanto previsto dalla nota ARAN, è opportuno fare un resoconto della riunione da affiggere all'albo in modo che tutto il personale sia informato.
“Le riunioni ... avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine” (art. 10 comma 7 Ccnq). “Il significato della garanzia prevista dalla norma non comporta infatti che l'attività sindacale sia assimilata alla attività di servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell'Istituzione scolastica ed, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse al di là del contingente stabilito dalla legge e sancito nei Ccnq” (Nota Aran 22 maggio 2001 - prot. 7732).
Come è noto, con l’attuazione dell’autonomia scolastica e l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione scolastica è diventata sede di contrattazione integrativa.
Le relazioni sindacali si svolgono, nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico (vedi Dirigenza) e degli Organi collegiali (vedi), con le modalità previste dall'art. 6 del Ccnl 2003 che prevede:
- Informazione preventiva
- sulla proposta di Formazione delle classi e di determinazione degli organici (vedi).
- sui criteri per la fruizione dei permessi per l’Aggiornamento (vedi).
- sull’utilizzazione dei Servizi sociali (vedi).
- Contrattazione integrativa (vedi Contrattazione integrativa d’istituto - materie)
- sulle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF (vedi).
- sui criteri di assegnazione del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, sulle ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, sui ritorni pomeridiani (vedi Assegnazione del personale).
- sui criteri e le modalità di applicazione dei Diritti sindacali (vedi), nonché sulla determinazione dei Contingenti di personale Ata (vedi) previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000.
- sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Sicurezza e RLS).
- sui criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA (vedi Fondo dell’istituzione scolastica e Attribuzione incarichi).
- sui criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (vedi Utilizzazione del personale).
Ulteriori ambiti contrattuali sono precisati in numerosi altri articoli del Ccnl, rimandiamo alla voce Contrattazione integrativa d’istituto - materie per una più puntuale individuazione.
Il nuovo contratto ha così rafforzato il ruolo della contrattazione di scuola soprattutto per quanto riguarda i compensi accessori e tutta la materia dell’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del personale docente, materia che prima riguardavano soltanto il personale Ata.
Sulle materie di contrattazione, il dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Si ricorda comunque che può essere la RSU a richiedere l'avvio della trattativa.
Per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo tutte le procedure debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. Fatta salva questa tempistica e fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
Nei casi di conflittualità contrattuale a livello di singola istituzione scolastica, con conseguente difficoltà nel raggiungimento di un accordo, le parti potranno avviare “procedure sperimentali di raffreddamento” (art. 4 comma 3 lett. c Ccnl 2003) che dovrebbero essere istituite dalla contrattazione integrativa regionale.
Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.
- Informazione successiva
- sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto.
- sui criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
Ricordiamo che ”il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento d'istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente … nonché il limite massimo dei compensi attribuibili” (art. 40 D.I. 44/2001, vedi Contabilità).
- per la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
Sulle materie oggetto di informazione le RSU hanno sostanzialmente un ruolo di controllo e verifica sull’operato del capo d’istituto.
|