(Art.
21 L. 300/1970)
Ai sensi dell’art. 21 della L. 300/1970 “Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata”. |