(art. 53, commi 4 e 5 Ccnl 2003)
Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, al posto della retribuzione, il recupero in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle. |