(art. 9 L. 300/1970, artt. 18 –22 del DLgs. 626/94, Ccnq 10/7/1996, art. 71 Ccnl 2003)
In tutte le unità scolastiche vengono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS: 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000.
Elezione
Le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza sono definite dal CCNQ 10/7/1996 (GU n. 177 del 30/7/1996), che prevede le seguenti situazioni:
“a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:
- entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno;
- tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U;
- nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita - e fino a tale evento - e nelle amministrazioni o nelle unità lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unità lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
d) Nelle amministrazioni o unità lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e delle RSA.
e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio”.
Attribuzioni
Ai sensi dell’art 19 del DLgs 626/94 e dell’art. 71 comma 2 Ccnl 2003, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Segnala preventivamente al dirigente scolastico tali visite che possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato.
b) è consultato dal dirigente scolastico su tutti gli eventi previsti dalla disciplina legislativa:
- preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica;
- sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori di cui al punto precedente.
In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni; la consultazione deve essere verbalizzata e il verbale, depositato agli atti, deve riportare le sue osservazioni e proposte, ed è da lui sottoscritto.
La consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
c) partecipa alla riunione periodica – almeno annuale - di prevenzione e protezione di rischi (art. 11 DLgs 626/94) nella quale viene esaminato il documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Il dirigente scolastico provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
d) ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Può richiedere qualunque ulteriore informazione e documentazione che il dirigente scolastico è tenuto a fornire (come anche ribadito dalla Circ. Min. del Lavoro 40/2000); il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
f) ha diritto ad una formazione particolare, finanziata dal ministero, che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal DLgs 626/94 e dal Dec. Ministro del Lavoro del 16/1/1997:
- principi costituzionali e civilistici;
- la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
i) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
m) non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Permessi retribuiti orari
L’art. 71 comma 2 lett. g) prevede che per l'espletamento dei propri compiti i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante, e per gli adempimenti previsti per la consultazione (vedi punto b), per la partecipazione alla riunione periodica (vedi punto c), per la formazione (punto f) e per le visite dell’autorità competente (punto h) il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro
|