Fin dagli anni ‘70 nel sistema delle relazioni sindacali nel settore privato si è andata affermando la cosiddetta procedimentalizzazione che “consiste in una complicazione del processo decisionale dell’imprenditore, essenzialmente volta a garantire che nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali va ad incidere l’esercizio del potere” (Francesco Liso, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, 1982).
Dal recepimento in leggi e contratti di questo meccanismo discende l’informazione preventiva e l’esame con le rappresentanze sindacali.
Nella pubblica amministrazione lo stesso meccanismo è normato dal DLgs 165/2001:
- art. 9: “I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro”
- art. 44: “la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche”.
Nel Comparto Scuola l’art. 3 del Ccnl 2003, articola il sistema delle Relazioni sindacali (vedi) in:
- contrattazione collettiva integrativa nazionale, regionale, d’istituto
- partecipazione: informazione, concertazione e intese
- interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Quindi, nonostante le continue lamentazioni dell’Associazione Nazionale Presidi su supposte illegittime limitazioni dei poteri del dirigente, le RSU devono usare tutti gli spazi di cui dispongono per dare forza proprio agli interessi antagonistici dei lavoratori all’interno dei conflitti generati dalla semplice realtà della diseguale distribuzione del potere anche all’interno della pubblica amministrazione, dove il dirigente, che agisce “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5 comma 2 DLgs 165/2001), “nell’attività organizzativa minore e in quella di gestione del personale non adotta più atti amministrativi, ma pone in essere atti negoziali di natura privatistica” (Gino Giugni, Diritto Sindacale, 2002).
Gli interessi antagonistici assumono pertanto un peso contrattuale attraverso le azioni che i lavoratori e le RSU riescono a mettere in campo per la loro tutela: dalla Contrattazione (vedi) fino allo Sciopero (vedi), che è “la forma più incisiva di autotutela … L’autotutela degli interessi collettivi costituisce una delle manifestazioni essenziali della coalizione sindacale. Essa può esprimersi in una varietà di comportamenti il cui unico denominatore comune è nella loro direzione ad esercitare una pressione (legittima, ndr) nei confronti della controparte per indurla a fare o a non fare qualcosa e per determinare in tal modo un differente equilibrio tra i fattori della produzione. L’esistenza della coalizione sindacale trova giustificazione proprio nell’attitudine di essa a praticare il conflitto” (Gino Giugni, idem). |