Oltre le attività obbligatorie e aggiuntive (vedi voci relative) l’art. 29 del Ccnl 2003 prevede che “i docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico”.
Già in occasione del precedente contratto la Guida normativa de Il Sole 24 Ore, chiariva che quindi "la scuola potrà vendere ... se vi è una domanda di formazione del territorio" la merce-istruzione.
Così anche gli insegnanti potranno fare attività "intramuraria" pagata da clienti esterni.
Queste attività dovranno essere puntualmente regolate da delibere degli organi collegiali che precisino anche il regime delle responsabilità.
E pensare che una vecchia norma, l'art. 62 del Reg. Decr. 965/24, stabiliva che "insegnamenti facoltativi ... possono essere impartiti ... senza che alcuna contribuzione o tassa si richieda agli alunni". |