Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica molti capi d’istituto, in accordo con i segretari, dispongono autonomamente la chiusura delle scuole nei giorni prefestivi per recuperare il maggior impegno del personale in altri giorni. Questa procedura è assolutamente illegittima, sia perché la chiusura deve essere deliberata dal Consiglio d’istituto, sia perché l’eventuale modifica dell’articolazione dell’orario di servizio del personale Ata deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 52 del Ccnl 2003 (con la disponibilità del personale coinvolto, innanzitutto) ed a seguito della Contrattazione d’istituto (vedi). Si tratta infatti dell’applicazione dell’orario plurisettimanale previsto dal Ccnl (vedi Obblighi di lavoro). |