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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

(Vedi anche Utilizzazione del personale)
Il piano annuale delle attività del personale docente e quello del personale ATA sono di importanza fondamentale in quanto è sulla loro conformità che si articola la contrattazione di istituto sull'utilizzazione del personale.
L’art. 6 del Ccnl 2003, per altro, attribuisce alla trattativa d’istituto sia le “modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa” che i “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”, fugando ogni dubbio sulla presunta competenza esclusiva del DS su questa materia. Organi collegiali e RSU hanno quindi compiti fondamentali e devono essere strumenti che i lavoratori possono usare per difendere i propri interessi (vedi Procedimentalizzazione).

Piano delle attività del personale ata
Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente (art. 44 comma 1 Ccnl 2003).
All'inizio dell'anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed dopo avere espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto del personale ATA adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).

I compiti del personale ATA sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività (ex funzioni aggiuntive). L'attribuzione di tali incarichi attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 Ccnl 2003).

Sono Attività aggiuntive (vedi) tutte le prestazioni di lavoro svolte non necessariamente oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale ovvero intensificazione delle prestazioni dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’Orario di lavoro (vedi) connesse all’attuazione dell’autonomia (art. 86 comma 2 lett. d Ccnl 2003), esse devono essere retribuite con il fondo.
È quindi necessario che il Piano delle attività indichi in maniera chiara e trasparente secondo quali criteri sono attribuite le attività, quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore, se ricorrono le condizioni per la riduzione di orario a 35 ore.
Poiché la RSU deve giungere ad accordi con il DS condivisi dai lavoratori, non essendo più prevista la riunione informativa al personale ATA da parte del DS, si suggerisce di inserirla all'interno della contrattazione. È comunque indispensabile consultare il personale ATA prima della trattativa sul piano delle attività e, a tale proposito è opportuno che la RSU chieda al DS l'informazione preventiva con la relativa documentazione sulla materia e successivamente convochi un’assemblea del personale Ata.

Personale docente

Il contratto conferma che sia il Collegio dei docenti a deliberare il piano di lavoro complessivo predisposto dal DS, quindi attenzione a quello che viene deliberato in collegio!
“Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U. DLgs n.297/94, in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare “proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle semplici "eventualità"), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).
.Le “modalità di impiego” e le “funzioni da svolgere” devono naturalmente rispettare gli Obblighi di lavoro (vedi) del personale docente.
Gli obblighi di lavoro sono articolati in:
- attività d’insegnamento, art. 26 Ccnl 2003;
- attività funzionali all’insegnamento, art. 27 Ccnl 2003;
- Attivita' aggiuntive (vedi) che sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti e retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica.
(per tutte queste voci vedi Obblighi di lavoro – Personale docente)

Con il Ccnl 2003 rimane quindi invariata la situazione rispetto agli ultimi anni scolastici: “i contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 25 Ccnl 2003).

Non è quindi il DS ad agire in presunta autonomia, sono invece gli Organi collegiali (vedi) a definire gli impegni dei docenti, ribadendo così quanto già previsto dalla normativa vigente:
- Dpr 275/99 - Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche:
“in ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa”, (art. 5 - Autonomia organizzativa) quindi decise dal Collegio che ha il compito di elaborare il POF (vedi) che viene infine adottato dal Consiglio di circolo o d’istituto.
- “nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari” (art. 4 – Autonomia didattica).

- art. 5 del Dpr 233/98: “i capi d’istituto, in conformità ai criteri indicati dagli organi collegiali competenti, procedono … all’attribuzione ai singoli docenti delle funzioni da svolgere”.

 
 
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