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PERMESSI

Artt. 15 e 19 comma 7, 8, 9, e 12 Ccnl 2003

A domanda del personale il dirigente scolastico concede permessi sulla base di idonea documentazione, anche autocertificata, che "può essere acquisita anche successivamente" (CM 301/96), un eventuale diniego deve avere specifiche motivazioni, non essendo sufficiente menzionare generiche esigenze di servizio (vedi oltre la sentenza del Tribunale di Terni).
Bisogna inoltre ricordare a molti dirigenti che, oltre a non poter entrare nel merito della motivazione, ma solo accertare che la stessa sia esplicitata e poi documentata, "la concessione del permesso va comunicata tempestivamente all'interessato e formalizzata con atto dell'organo competente" (CM 301/96), procedendo alla sostituzione del personale secondo le norme vigenti.

Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Il personale di ruolo fruisce dei seguenti permessi retribuiti:

  1. a) per concorsi o esami 8 gg., compreso eventuale viaggio;
  2. b) 3 gg. per lutto, ad evento, per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. Questi giorni spettano anche nel caso “di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi” (vedi Permessi e congedi per gravi motivi familiari e disagio personale);
  3. c) per matrimonio 15 gg. consecutivi;
  4. d) per motivi personali o familiari fino a 9 gg. (3 gg. di permesso + i 6 gg. di ferie fruibili durante i periodi di attività didattica, vedi voce Ferie). È importante notare che già l’art. 49 del Ccnl 99 aveva eliminato il termine "particolari" relativo alle motivazioni per la fruibilità di questi permessi, e pertanto è molto limitata la discrezionalità con cui molto spesso erano concessi dal dirigente, il quale è tenuto quindi a concederli.

A conferma di questa nostra interpretazione, riportiamo lo stralcio di una sentenza del Tribunale di Terni, relativa ad un ricorso vinto contro il diniego opposto da un dirigente alla richiesta di permesso per motivi personali:
“Trattasi in sostanza di un diritto del lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in considerazione del limitato periodo, e pertanto la semplice domanda documentata comporta la concessione del permesso.
All’interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quanto si riferisce a motivi "personali" non specificando altro dato o contenuto.
Orbene è chiaro che l’attività di relazione a convegni e/o di partecipazione a riunioni, convegni, conferenze ecc., rientra nella crescita "personale" e professionale del dipendente. Ciò anche ai sensi dell’art. 2 della Costituzione che prevede lo svolgimento della personalità nelle formazioni sociali. Con questo è evidente che la partecipazione a formazioni sociali (e quindi attività concrete) è parte integrante della personalità dell’uomo nel suo essere sociale. È chiaro, pertanto, che l’attività documentata della ricorrente per la richiesta dei permessi costituisce "motivi personali", in quanto attività diretta alla partecipazione in formazioni sociali (art. 2 della Carta Costituzionale)”.

Personale con contratto di lavoro a tempo determinato

Il personale supplente fruisce, nei limiti appresso specificati, dei seguenti permessi:

  1. per concorsi o esami (8 gg.) per motivi personali o familiari (ma solo fino a 6 gg) non sono retribuiti e interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio;
  2. per lutto (3 gg. complessivi, non ad evento) e per matrimonio (15 gg.), concessi entro la durata del rapporto, sono invece retribuiti e quindi computati nell'anzianità.

Inoltre, tutto il personale ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, tra le quali:
- art. 13 L. 107/90, donatori di sangue
- DLgs 151/2001, vedi Maternità
- L. 104/92, vedi Handicap
- art. 3 Dpr 395/88 (art. 142 Ccnl 2003), vedi Permessi per il diritto allo studio - 150 ore
- D.I. 278/2000, vedi Permessi e congedi per gravi motivi familiari e disagio personale
- art. 454 comma 1 DLgs 297/1994, vedi Permessi per attività artistiche e sportivi

 

 
 
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