art. 16 Ccnl 2003
Al personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi, a recupero, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale (per i docenti al massimo 2 unità orarie di lezione, e con sostituzione con personale in servizio).
Complessivamente questi permessi non possono superare nell'anno scolastico l'orario settimanale di lavoro (36 ore per gli Ata, orario cattedra per i docenti).
Si è tenuti al recupero delle ore entro i due mesi successivi, se ciò non dovesse realizzarsi per motivi imputabili al dipendente l'amministrazione trattiene la somma corrispondente. |