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PERMESSI PER ATTIVITÀ ARTISTICHE E SPORTIVE

art. 454 comma 1 T.U.
"Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I. per particolari esigenze di attività tecnico sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari".

Il Ministero può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno (Olimpiadi, Campionati del mondo o manifestazioni dello stesso livello) docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici facenti parte di rappresentative nazionali, con retribuzione a carico del C.O.N.I.
Questo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario, per i docenti con contratto a tempo determinato è valido nei limiti di durata della nomina.
I posti che si rendono disponibili possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

Il congedo straordinario per attività artistiche può essere concesso solo ai docenti che hanno conseguito la conferma in ruolo. La domanda dell'interessato, sufficientemente motivata e documentata (contratti di prestazioni professionali o altre forme di attestazione rilasciata da parte di enti, organismi, gallerie, studi ecc. presso cui deve essere svolta l'attività per la quale si chiede il congedo), deve essere avanzata in modo formale al dirigente, ove possibile, non meno di 15 giorni prima della data di inizio del congedo richiesto. All'atto della riassunzione in servizio, la domanda stessa dovrà essere integrata dalla documentazione eventualmente mancante al momento della presentazione. Il periodo di congedo, divisibile in non più di 3 frazioni nell’anno scolastico, non può comprendere il primo e l’ultimo mese di lezione, nonché i periodi di valutazione degli alunni e gli esami.
Sono da considerarsi materie artistiche tutte quelle che in modo diretto o in via mediata o complementare forniscono nozioni tecniche riferibili a una disciplina artistica. In tale contesto sono da considerare insegnamenti artistici tutti quelli impartiti nei corsi ordinari delle Accademie di Belle Arti: figura disegnata, dipinta, modellata; tecniche del disegno, della pittura, della plastica e della scultura, della scultura applicata, dell’incisione, della composizione decorativa; pittura; scultura; decorazione; scenografia; plastica ornamentale; anatomia artistica e degli animali; stile; storia dell’arte e del costume (CM 68/82 e Circ. prot. 3481 Div. IV del 5/6/86).

 
 
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