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PERIODO DI PROVA

Periodo di prova personale Ata
art. 45 Ccnl 2003
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di:

  1. 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
  2. 4 mesi per i restanti profili.

In base a criteri predeterminati dall'Amministrazionepossono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso d'infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del Ccnl 2003.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione per causa di malattia. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova, l’interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del Dpr 275/99.

Periodo di prova personale docente
I docenti vincitori di concorso, anche per soli titoli, sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001.
La materia resta regolamentata dall'art. 437 del T.U. Nel Ccnl 2003 si specifica che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, è comunque, indicata la durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato. La prova ha la durata dell'anno scolastico, con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nella cattedra di nomina, anche per un orario inferiore a quello di cattedra, e “in tutti i casi di utilizzazione previsti dall’OM 93/91, in quanto tali utilizzazioni sono del tutto assimilate, ai fini che interessano, agli altri compiti istituzionali” (CM 267/91 punti 3 e 4).
Per il computo del servizio necessario, oltre ai giorni di lezione devono essere considerati:

  1. le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
  2. i giorni dall’inizio dell’anno scolastico e l'inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
  3. gli esami di stato;
  4. interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
  5. i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Csa (art. 438 comma 3 T.U.);
  6. il primo mese di congedo di Maternità (vedi).

Durante il periodo di prova il personale, a cui il Collegio docenti affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che "ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni ... Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio (vedi Organi collegiali, ndr) una relazione sulle esperienze e attività svolte" (art. 440 T.U.). Il comitato, sulla base della relazione e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:

  1. la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
  2. la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
  3. l'eventuale restituzione al ruolo di provenienza;
  4. la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI); b) perchè non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio, il rinvio può avvenire per più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità (vedi).

I docenti che ottengono il passaggio di cattedra che comporti anche il trasferimento di ruolo, attraverso le procedure di mobilità, devono sostenere solo il periodo di prova senza corso di formazione.
Per i docenti che ottengono solo il passaggio di cattedra che “non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto” (Consiglio di Stato - Sez. II, parere n. 583/1978 e CM 88/80) e non sono quindi soggetti né all’anno di prova né all’anno di formazione.

 
 
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