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ORGANICO PERSONALE EDUCATIVO

art. 10 D.I. 7/3/2003 e CM 27/2003

Per effetto dell'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile (art. 4/ter L. 333/2001), la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
Entro il limite massimo di personale così determinato i dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a quello femminile.
Parametri dotazioni organiche
1. In presenza di convittori e/o convittrici:
a) con almeno trenta convittori: cinque posti;
b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici: un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici: è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2. In assenza di convittori e/o convittrici:
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.

Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.
Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.

Anche in questo caso l’informazione è dovuta alle RSU, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) del Ccnl 2003:
“Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

  1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola …

Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione”.

 
 
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