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ORGANICO DOCENTI

Sulla base della Formazione delle classi (vedi) il ministero definisce per i diversi ordini di scuola i posti e le cattedre dell’organico di diritto.

Sostegno

“La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia” (art. 40 comma 3 L. 449/97).
Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di handicap, nella misura di un posto di 18 ore ogni 4 alunni.
La L. 289/2002 attribuisce ai Direttori regionali la competenza di istituire posti di sostegno in deroga. Fino all’emanazione del minaccioso Dpcm per l’individuazione e la certificazione dell’handicap (art. 35 comma 7 L. 289/2002), per determinare i posti in deroga (fino ad un massimo di 18 ore per posto) i dirigenti scolastici presentano le richieste elaborate dal gruppo misto corredata dalla documentazione prevista dal Dpr 24/2/94: la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato (per gli allievi della secondaria superiore sarà anche specificata l’area disciplinare). Le richieste presentate, insieme al parere del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica – GLH, sono esaminate dal Dirigente del Csa che infine le trasmette al Direttore regionale che autorizza i posti in deroga.

Scuola materna

A ciascuna sezione, funzionante almeno per 8 ore giornaliere, sono assegnati due docenti (DM 200/99). In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione.

Scuola elementare
L'art. 1 comma 72 L. 662/1996, introduce nella scuola elementare l'organico funzionale di Circolo.
La Nota 3/4/97, ripresa con modifiche dall’art. 26 DM 331/98, prevede che la determinazione dell'organico funzionale di Circolo si realizzi attraverso due fasi fondamentali e consequenziali con le quali si determinano una quota base e una quota perequativa.
La quota base di ciascun plesso è calcolata nel seguente modo:

  1. per i plessi con un numero di alunni pari o superiore a 75, il calcolo è effettuato in relazione al numero delle classi, organizzazione modulare, tempo pieno, ecc. (un posto per ogni classe o pluriclasse, più un altro posto ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi, art. 4 L. 148/90 e art. 121 T.U.);
  2. per i plessi con un numero di alunni inferiore a 75, la quota base, di norma, non potrà essere superiore a quella derivante dal rapporto di un docente per ogni dieci alunni o frazione pari o superiore a cinque.

In ogni caso bisogna garantire i seguenti moduli organizzativi: 3 insegnanti su 2 classi o 4 insegnanti su 3 classi, per il tempo normale (art. 4 comma 3 L. 148/90); 2 insegnanti per ogni classe per il tempo pieno (L. 820/71 e art. 8 L. 148/90).
Per la quota perequativa si tiene conto dei seguenti indicatori:

  1. quota parte attività curricolari (tempo scolastico - pluralità docente - contemporaneità) calcolata sommando gli effetti di due operazioni distinte:
  2. tempo scolastico e pluralità docente, sulla base del rapporto tra il tempo scuola complessivo di tutte le classi del Circolo (orario delle attività didattiche più tempo mensa) e l'orario d'obbligo di 22 ore settimanali di insegnamento dei docenti.
  3. contemporaneità, opportunità di assegnare risorse aggiuntive di personale, per realizzare uno standard comune pari a 4 ore settimanali di contemporaneità per ciascuna classe, da destinare alle finalità previste. Tale valutazione sarà effettuata tenendo anche conto dell'eventuale presenza di insegnanti specialisti (Lingua straniera, Religione cattolica), che già determinano un aumento delle ore di contemporaneità.
  4. quota parte per perequazione, altri indicatori relativi a:
  5. disagio sociale e territoriale - educazione degli adulti
  6. aumento del tempo scolastico (tempo pieno e tempo prolungato)
  7. sperimentazione

Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare

L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22 comma 5 L. 448/2001 utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola, ovviamente esclusivamente nelle classi in cui sono titolari. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del DM 28/6/91, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista. Infine si potrà costituire un contingente aggiuntivo di posti, da tenere distinto da quello definito in organico di diritto, in previsione dell’estensione generalizzata dell'insegnamento della sola lingua inglese in tutte le prime e le seconde classi. Si procede alla determinazione dell'ulteriore fabbisogno di posti in ragione di un'ora nella prima classe e di due ore nella seconda classe (punto 2. CM 58/2003) con la generica indicazione, fonte di numerosi contenziosi con i dirigenti scolastici, che “nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi”.

Da quando è entrato a pieno regime l’organico funzionale di circolo nelle scuole elementari non si vedono i vantaggi che molti dirigenti prospettavano e alcuni colleghi si aspettavano: aumento dei posti per la realizzazione di laboratori, attività, garanzia nel tempo e nelle continuità con pluriennalità almeno triennale, etc., invece sono molto concreti ed operanti i danni ed i rischi. Il primo danno è quello evidentissimo di una mobilità territoriale coatta da un plesso all’altro, particolarmente gravosa nei circoli con molti plessi e su più comuni. Questo danno diventerà maggiore con il crescere continuo delle scuole indotto dai nuovi standard per l’autonomia. L’altro rischio è che in nome dell’Organico Funzionale di Circolo gli insegnanti vengano utilizzati come Jolly/tappabuchi, per le mille emergenze della scuola: supplenze, insegnamento della lingua straniera, e varie altre, che servirebbero tutte a rendere incerte le condizioni di lavoro e sottrarre risorse alla didattica.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 Ccdn 20/6/2003, “nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto” (vedi Assegnazione del personale).

Istruzione secondaria
Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.
Ai sensi dell'art. 35 comma 1 L. 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Ccnl, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In prima attuazione per l’anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore della riforma, questa saturazione si applica qualora, nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluso il caso delle cattedre orario esterne, costituite tra più scuole, per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. Gli eventuali posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
Nelle scuole medie di 1° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.
Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le precedenti modalità, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche (cattedre orario esterne).
Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Visto che l'art. 4 comma 7 D.I. 131/2002 ha disapplicato, l'organico funzionale nell'istruzione secondaria, gli organici delle scuole interessate è ridefinito con gli stessi parametri qui indicati indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

 
 
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