art. 5 Dpr 233/98
La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, compresi i dirigenti scolastici, è predeterminata con periodicità pluriennale (art. 40 comma 1 L. 662/97) ed è definita su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali.
Le successive rideterminazioni sono attuate tenendo conto, in particolare:
- del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole; del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
- delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione; degli indici di disagio economico e socio-culturale;
- degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
- delle esigenze di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi;
- della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
Entro il limite dell'organico provinciale complessivo, la dotazione organica di ciascuna istituzione scolastica è definita dai dirigenti regionali, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti dai decreti interministeriali, sulla base dei seguenti dati di riferimento:
- numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
- insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
- esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
- attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
- azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi;
- prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, i capi di istituto, in conformità ai criteri indicati dagli organi collegiali competenti, procedono alla formazione delle classi ed all'attribuzione ai singoli docenti delle funzioni da svolgere, previa Contrattazione integrativa d’istituto con le RSU. |