L’art. 28 del Ccnl 2003 prevede che “le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente Ccnl”,
pertanto, in attesa di “un’apposita sequenza contrattuale … per procedere al riesame e alla omogeneizzazione della materia”, la normativa in vigore rimane quella contenuta nell’art. 70 del Ccnl 1995, che prevede:
1) per ogni ora eccedente l’orario d’obbligo un compenso pari a:
- 1/108 (25 ore settimanali x 52 settimane annuali : 12 mesi) nella scuola materna;
- 1/95 (22 x 52 : 12) nella scuola elementare;
- 1/78 (18 x 52 :12) nella scuola secondaria;
dello stipendio tabellare in godimento (art. 88, comma 4, Dpr 417/74).
Nel caso in cui si presti servizio su cattedre con orario settimanale superiore le diciotto ore (anche nei corsi integrativi dei licei artistici) il compenso è previsto per “l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina” (art. 6 comma 2 Dpr 399/88), quindi tutti gli stipendi e la tredicesima saranno incrementati, per ogni ora eccedente di 1/18.
2) per ogni ora eccedente, effettivamente prestata sulla base di dichiarata disponibilità, in sostituzione di colleghi assenti o prima della nomina del supplente il compenso è pari a quello del punto 1) calcolato però sulla “retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale” (art. 6 comma 1 Dpr 209/87) “aumentata del venti per cento” (art. 3 comma 10 Dpr 399/88), e non su quella in godimento.
3) per le ore eccedenti di approfondimento negli istituti professionali il compenso è calcolato come al punto 1) e integrato, a carico del Fondo dell’istituzione scolastica (vedi), fino a raggiungere i compensi orari lordi previsti per le ore aggiuntive di insegnamento.
4) per le attività complementari di educazione fisica, fino a un massimo di 6 ore settimanali, il compenso è calcolato come al punto 1) e maggiorato del 10%, o in modo forfetario (art. 85 Ccnl 2003). |