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OBBLIGHI DI LAVORO

(vedi anche Utilizzazione del personale)

PERSONALE ATA
(artt. 44, 46, 47, 50, 52, 53 e 54 Ccnl 2003)
Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d'istituto e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2003). Ai sensi degli artt. 6, 50 e 52 Ccnl 2003, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività (vedi), è oggetto di contrattazione con le Rsu (vedi Utilizzazione del personale).
All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al Pof, e averlo contrattato con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti degli Ata sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb. A e C Ccnl 2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali (vedi Orario di lavoro – Ata), suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.
In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:
- Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
- Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie (vedi Prefestivi - chiusura). Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
- Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
“L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 53 Ccnl 2003).

2) eventuali Attività aggiuntive (vedi).
Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Piano dell’Offerta Formativa (vedi), al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 86 comma 2 lett. d Ccnl 2003)
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc., vedi Attribuzione incarichi); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici (vedi).
L'art. 47 Ccnl 2003 sostituisce le funzioni aggiuntive con questi incarichi, il numero e la tipologia dei quali sono individuati nel piano delle attività predisposto dal Dsga e sottoposto all’esame delle Rsu (art. 52 comma 3 Ccnl 2003) che, inoltre, contrattano con il Ds i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

Il Ccnl 2003 così ha aggiunto nuove mansioni a quelle contenute nel precedente contratto che rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Il nuovo Ccnl, lungi dal respingere e contrastare le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della finanziaria 2003, le recepisce e le sottoscrive facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: “i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”, “l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” e “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap … nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46”. Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi.
Quest’ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico dagli enti locali (vedi anche Collaboratore scolastico - Profilo).

 

PERSONALE DOCENTE
(artt. 25, 26 e 27 Ccnl 2003)
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare “proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità", ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).
“I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa” e pertanto, “nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”, anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità (vedi) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/99 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 26 Ccnl 2003):
a1) ai sensi dell’art. 26 Ccnl 2003, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola materna, 22+2 nell’elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato a Csa, Miur e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl (i testi delle sentenze su www.cobas-scuola.org).
a2) ai sensi del l'art. 4 del Dpr 275/99, tra l’altro, può essere adottata:
- un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99);
- un’unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 26 comma 7 Ccnl 2003, vedi Riduzione ora di lezione, e anche il comma 5 art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento
L’art. 27 Ccnl 2003 prevede:
b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto "aggiuntive";
b2) più altre ore, di norma 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.
Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano annuale delle scuole, art. 65 Ccnl 2003), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti - sez. Lazio n° 40/98).
Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 28 Ccnl 2003).
Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla normativa in vigore (art. 25 Ccnl 1999, art. 70 Ccnl 1995, artt. 30, 31 e 32 Ccni 1999), la conferma sarebbe però transitoria in quanto entro 30 gg. dalla firma definitiva del contratto avrebbe dovuto essere avviata presso l’Aran un’apposita sequenza contrattuale, per riesaminare e omogeneizzare l’intera materia che finora non c’è stata.
"Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999).
Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (28,41 ¤/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.
Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (15,91 ¤/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 27, c. 3, lett. a) del Ccnl 2003.
Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei Docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali (vedi).

e) Supplenze temporanee
e1) scuola elementare
Come ribadito dal comma 5 dell’art. 26 del Ccnl 2003, solo nel caso in cui il collegio dei docenti , per le ore di compresenza, non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell’ambito del plesso di servizio.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 4 del Ccni 13/6/2005 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie oltre a precisare che ciò possa avvenire esclusivamente “nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante”, prevede che siano “possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d’istituto” e previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività.
e2) scuola secondaria
Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 26 comma 6 Ccnl 2003). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l’importante sentenza della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello (Sent. 59/2004, scaricabile da www.cobas-scuola.org/rsu/SupplSentCorteDeiConti.html) che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria per il 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”.
Ricordiamo che, come previsto dall’art. 22 comma 6 L. 448/2001, le eventuali economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni confluiscono (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) nel Fondo dell’Istituzione Scolastica (vedi).

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi capi d’istituto pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.
Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.
È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.
Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!
Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4 art. 26 Ccnl 2003).
Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n.1972/80) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/84, sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/87)

 

 
 
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