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MALATTIA

(artt. 17 e 19 commi 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 15 Ccnl 2003)
L'assenza deve essere comunicata, anche in caso di prosecuzione, a meno di comprovato impedimento, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, cioè, contrariamente a quanto pensano numerosi capi d'istituto, che pretenderebbero la comunicazione prima dell'apertura della scuola, prima dell'inizio dell'orario del lavoratore assente (vedi Orario di lavoro/servizio).
La certificazione, contenente la sola prognosi, deve essere prodotta (recapitata o spedita con raccomandata a.r.) entro 5 gg, salvo comprovato impedimento. Se il quinto giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il controllo può essere disposto fin dal primo giorno, col rischio quindi di un suo uso discrezionale e/o punitivo. Il controllo non è disposto se si è ricoverati in strutture ospedaliere, o se si tratta di assenza per infortunio (Corte Cassazione sent. 1247/2002).
Se durante l'assenza, per particolari motivi, si dimora in luogo diverso da quello dichiarato all'amministrazione bisogna darne comunicazione, precisando l'indirizzo dove si può essere reperiti.
Si è tenuti a essere nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, anche in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire,
La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Se bisogna allontanarsi durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è necessario darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, il medico che effettua il controllo è tenuto ad informare il lavoratore stesso che deve eccepire il dissenso seduta stante, e contemporaneamente lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, per il giudizio definitivo.
Dopo la visita fiscale non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli: un tale obbligo sarebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sent. 1942/90).
Le assenze per gravi patologie, relative ai ricoveri e agli effetti di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono escluse dal computo per raggiungere il periodo massimo di conservazione del posto, anche per i supplenti. Un dovuto segno di civiltà che finalmente prende in considerazione la battaglia che è stata portata avanti attraverso la campagna di mobilitazione Ammalarsi non è una scelta.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Infine, la CM 301/96 prevede che "nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia".
Per "struttura sanitaria" deve intendersi anche ogni studio medico.
Personale con contratto a tempo indeterminato
- Durata. Ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi (questo periodo viene calcolato sommando le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti l’ultimo certificato presentato), in casi particolarmente gravi possono essere aggiunti altri 18 mesi su richiesta dal dipendente dopo una visita collegiale richiesta dall’amministrazione, che stabilisca la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente Inidoneità (vedi) fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Al verificarsi di quest’ultimo caso, oppure nel caso di superamento dei periodi previsti, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto.
- Retribuzione. Stipendio intero, compresa la retribuzione professionale docenti o il compenso individuale accessorio per gli Ata per i primi 9 mesi; al 90% per i successivi 3 mesi; al 50% per gli ultimi 6 mesi. Gli eventuali altri periodi non sono retribuiti e interrompono la maturazione dell’anzianità.
Personale con contratto a tempo determinato
Supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche
- Durata. Ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi nel triennio.
- Retribuzione. Lo stipendio, in ciascun anno scolastico è: intero nel 1° mese; 50% nel 2° e 3° mese. Nei restanti periodi nessuna contribuzione e nessuna maturazione di anzianità.
Supplente temporaneo
- Durata. Ha diritto, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per trenta giorni annuali.
- Retribuzione. Lo stipendio è al 50%.

 
 
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