Ai sensi dell'art. 3 del DM 28/6/91, poi ripreso dall'art. 129 DLgs 297/94, "l'insegnamento della lingua straniera è impartito per tre ore settimanali per classe in aggiunta all'orario delle attività didattiche stabilito in 27 ore settimanali", ed è affidato prioritariamente (art. 22 comma 5 L. 448/2001) agli insegnanti specializzati del modulo per le proprie classi e all’interno del piano di studi obbligatorio, oppure agli insegnanti “specialisti” che possono arrivare fino a 7 classi.
L’illegittimo tentativo della ministra di anticipare la Riforma facendo pressione direttamente sulle scuole e sui dirigenti, sempre molto accondiscendenti nei confronti del ministero, ha però prodotto la Nota 26/6/2003 che mortifica le lingue diverse dall’inglese e limita l’insegnamento ad "un’ora settimanale per le prime classi e due ore per le seconde in conformità di quanto previsto nelle indicazioni nazionali. Tale quantificazione poggia sull’ipotesi che il nuovo quadro orario vada applicato a tutte le classi prime e seconde della scuola primaria, comprese quelle in cui l’insegnamento della lingua straniera viene attualmente impartito per un numero di ore diverso", con la conseguente "possibilità di impiegare gli insegnanti specialisti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) in un maggior numero di classi rispetto a quello attuale: ciò in coerenza con l’ipotesi di un minore impegno orario nelle classi di cui trattasi", però "senza determinare situazioni di soprannumerarietà".
La CM 58/2003 ha poi aggiunto vagamente che "nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi".
Si annuncia, quindi, per gli insegnanti delle scuole che sciaguratamente dovessero aderire alla pseudo-sperimentazione un incremento indiscriminato delle classi, che potrebbe essere contenuto solo da un buon contratto d'istituto tra DS e RSU sull'utilizzazione del personale, che preveda un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
Inoltre ancora oggi molti dirigenti scolastici tentano di imporre ai colleghi che hanno i titoli per l’insegnamento della lingua straniera, ma che non hanno scelto di fare gli specialisti (insegnanti di lingua straniera su 6/7 classi) di insegnare la lingua straniera in classi diverse da quella o quelle di cui l’insegnante è titolare.
Valutiamo questa pratica assolutamente illegittima se non vi è l’assenso dell’insegnante interessato. Neppure l’art. 22 comma 5 della L. 448/2001 (la Finanziaria 2002) prevede una cosa del genere e non può essere una delibera del Collegio dei docenti ad imporre ad un insegnante che non ha scelto di fare lo specialista di insegnare in classi diverse da quelle di cui è titolare o contitolare.
Uno degli argomenti più spesso utilizzati dai dirigenti per indurre i collegi a deliberare è quello che la normativa imporrebbe loro di utilizzare “tutte le risorse” prima di ricorrere agli specialisti.
Dirimente al fine di escludere ogni possibile obbligatorietà è il testo della CM 478 del 4 agosto 1997: “Qualora all’interno di uno stesso plesso scolastico ... non si possa assicurare l’insegnamento della lingua straniera a tutti gli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte, la programmazione educativa potrà prevedere l’estensione del progetto fino a comprendere gli alunni che ne resterebbero esclusi, previa disponibilità dei docenti di lingua straniera - specializzati in particolare o specialisti - a prestare servizio in orario eccedente, per tre o sei ore settimanali, in applicazione di quanto previsto dall’art. 70 del CCNL, del comparto scuola.”,ora art. 28 Ccnl 2003, cioè pagate come Ore eccedenti (vedi), straordinario, 1/95 dello stipendio, non con il Fondo dell'Istituzione.
Inutile ricordare ai colleghi che l’insegnamento in un’altra classe che non è la propria o più classi se si insegna nei moduli, costituisce una aggravio di lavoro pesantissimo: altri 20/25 bambini con cui relazionarsi, una programmazione in più da fare, valutazioni e compilazione di schede …
Pesante è il danno che deriva alla didattica nella propria classe per il periodo in cui si va nell’altra; inoltre si affermano gli specialisti, e gli specialismi proprio come prevede la legge delega 53/2003 di riforma della scuola. Con la riforma morattiana molti insegnanti elementari sono condannati a diventare dei tappabuchi, con il relativo degrado della funzione e della didattica. |