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ISTITUTI COMPRENSIVI - VERTICALIZZATI

(art. 51, commi 6 e 7 del T.U.; art. 1, comma 70 L. 662/96; Dpr 233/98)
Gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media sono costituiti “qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento” previsti dal Dpr 233/98. Quindi, con buona pace per chi continua a parlare di chissà quale innovazione pedagogica, culturale e didattica (vedi ad es. le CCMM 27/97, 100/97, 352/98 e 227/99), queste scuole sono uno dei risultati più spuri del Dimensionamento (vedi). Per chiunque abbia lavorato alla predisposizione dei Piani di Dimensionamento, nei Consigli Scolastici Provinciali, questa è stata la scelta obbligata dall’imposizione dei nuovi parametri che conducevano alla cancellazione delle Scuole Medie, visto che si è passati dallo standard minimo di 12 classi dell’art. 51 del T.U., alla necessità di “una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile” di almeno 500 alunni del Dpr 233/98. Per cui scuole medie che fino all’a. s. 1998/99 avevano le dimensioni previste si sono trovate all’improvviso sottodimensionate e destinate alla “verticalizzazione”. Ricordiamo a tutti che l’istituzione, nel 1962, della Scuola Media unica, e la contemporanea soppressione dell’Avviamento, è stato il segno più tangibile dell’emancipazione dalla propria condizione di subalternità culturale di grandi fasce della popolazione italiana, nonché uno dei principali strumenti di integrazione tra giovani, provenienti dalle condizioni più diverse, in una società un po’ più libera e plurale.
Sono queste le ragioni dell’aumento del numero di queste istituzioni, nelle quali poi, è ovvio, chi ci lavora ha cercato di dare un senso positivo alle condizioni del proprio operare raggiungendo anche risultati interessanti e significativi.
Per quanto riguarda i cambiamenti, con cui queste scuole fanno i conti fin dall’inizio dell’anno scolastico, ricordiamo:
- la ridefinizione dell’organico Ata, ed eventualmente anche di quello docente, nel caso, non raro, di verticalizzazioni che coinvolgono più di una scuola elementare e/o media;
- formazione di un unico collegio docenti, articolato in sezioni;
- eventuale decadenza del/i consigli/o di circolo e/o d’istituto, nomina del commissario straordinario e indizione delle elezioni del nuovo consiglio d'istituto, applicando in tali casi le OOMM 215/91 e 267/95.

Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori (art. 2, comma 3 Dpr 233/98), viene nominato un commissario straordinario, ma si rinvierà l’elezione del consiglio d'istituto (CM 192/2000) in attesa delle istruzioni che il Ministero si riserva di diramare, non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla ripartizione dei seggi tra le varie componenti.
 
 
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