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INIDONEITÀ

art. 35 commi 5 e 6 L. 289/2002 e art. 17 commi 5 e 18 Ccnl 2003

Il nuovo contratto esclude il personale Ata, dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, dalla possibilità di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti. I collocamenti fuori ruolo già precedentemente disposti sono cessati il 31 agosto 2003.
Alla luce delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2003 questa eventualità rimane solo per il personale docente, che a domanda può essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
L'utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. L'utilizzazione degli inidonei è attualmente regolata dalla CM 675/97 e dal Ccdn 24/10/97 che, tra l'altro, prevedono: la conservazione del trattamento economico; 36 ore settimanali di servizio; l'accesso al fondo d'istituto; le modalità di scelta della sede.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso l'Asl, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico. Se viene collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già precedentemente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge finanziaria n. 289/2002. L'autorità scolastica può disporre periodiche visite di controllo.

 
 
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