art. 69 Ccnl 1995 e art. 142 comma 1 lett. f) punto 7 Ccnl 2003
Il Ccnl 2003, confermando le disposizioni relative alle funzioni superiori e alla reggenza, riprende il principio generale sancito dall’art. 52 del DLgs 165/2001: “per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore … per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore … i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti”.
L’art. 69 Ccnl 1995 prevede che “al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”.
Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al 50% di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, e al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo. |