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INCOMPATIBILITÀ

(art. 53 DLgs 165/2001, art. 5O8 T.U.)
Il primo comma dell’art. 53 del DLgs 165/2001 elenca decine di articoli ancora in vigore che riguardano le incompatibilità per tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, è pertanto necessario prenderne conoscenza per evitare i rischi di azioni disciplinari, che possono giungere anche alla decadenza.
Comunque, in linea assolutamente generale, “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza” (comma 7 dell’art. 53 DLgs 165/2001), non possono cumulare un altro rapporto di impiego pubblico, non possono esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società a fini di lucro.
In particolare ai docenti “non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto”, né valutare gli allievi preparati privatamente. In caso di assunzioni di lezioni private bisogna comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza al capo d’istituto che può vietarle (sentito il consiglio di circolo o d’istituto) per esigenze di funzionamento della scuola (art. 508 TU). Il Ccnl 2003 “modernizza” in parte la materia in questione (vedi l’art. 29 – Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali, e 32 – Collaborazioni plurime).
Ai docenti è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni, purché ciò non pregiudichi l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario.
Per quanto riguarda il part-time vedi la voce specifica.

 
 
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