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INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Personale docente ed educativo (artt. 467, 468 e 469 del T.U.)

“Si fa luogo al trasferimento d’ufficio … per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede … Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento … può essere disposto anche durante l’anno scolastico … può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio” da parte del capo d’istituto, sentito il collegio dei docenti.
L’eventuale sospensione va immediatamente comunicata per la convalida al Provveditore, competente a disporre il trasferimento d’ufficio su parere conforme del competente consiglio di disciplina del CSP o CNPI. “In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto”.
“Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.
Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta” (art. 21 commi 1 e 2 Dpr 399/88 ribadito dall’art. 142 Ccnl 2003).
 
 
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