|
|
| |
|
|
 |
| INCOMPATIBILITÀ
AMBIENTALE |
Personale docente ed educativo (artt. 467, 468 e 469 del T.U.) “Si fa luogo al trasferimento d’ufficio … per
accertata situazione di incompatibilità di permanenza del
personale nella scuola o nella sede … Quando ricorrano ragioni
di urgenza, il trasferimento … può essere disposto
anche durante l’anno scolastico … può essere
nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio” da
parte del capo d’istituto, sentito il collegio dei docenti.
L’eventuale sospensione va immediatamente comunicata per la
convalida al Provveditore, competente a disporre il trasferimento
d’ufficio su parere conforme del competente consiglio di disciplina
del CSP o CNPI. “In mancanza di convalida, ed in ogni caso
in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo
collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione,
il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di
diritto”. “Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma
restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo
la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità
da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.
Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio
ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa
il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti
suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la
proposta” (art. 21 commi 1 e 2 Dpr 399/88 ribadito dall’art.
142 Ccnl 2003). |
|
|
| |
|
|
|