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INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI - IDEI

La L. 352/95, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, disciplina tutte quelle attività che si ritengono necessarie per migliorare la qualità del servizio scolastico e per offrire agli allievi le migliori opportunità per la loro crescita culturale, soprattutto a coloro che hanno ottenuto la promozione all’anno successivo col “debito formativo” o che nel corso dell’anno scolastico presentano carenze di preparazione.
In tale prospettiva la legge individua, oltre che nella flessibilità del calendario scolastico, nella autonoma organizzazione delle attività didattiche da parte del singolo Istituto gli strumenti più idonei al conseguimento degli obiettivi assegnati agli interventi integrativi.
Gli Organi collegiali della scuola possono, motivatamente e compatibilmente con le risorse disponibili, dare agli IDEI la configurazione e la struttura ritenuta più adeguata quanto a tipologia, modi, tempi e soggetti impegnati come docenti o discenti, puntando ad esempio verso:
“- l’affinamento delle risorse professionali dei docenti attraverso l'approfondimento epistemologico delle discipline;
- l’adozione di forme di valutazione oggettive e trasparenti;
- l’individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi;
- la predisposizione di appropriati interventi per l'insegnamento individualizzato ed il recupero motivazionale dell'allievo anche con un sostegno tutoriale” (CM 175/98).
I compensi (previsti sulla base della Tab. 5 del Ccnl 2003: 28,41 euro/ora) possono essere erogati anche in misura forfetaria, particolarmente in relazione a progetti d'intervento programmati ed attuati dai singoli consigli di classe.
L’art. 26, comma 22 della L. 448/98 (Finanziaria 1999) prevede che le attività di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 193 - bis del T.U., compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi siano svolti dai docenti degli istituti, rientrando tra le attività aggiuntive di cui all’art. 43 del Ccnl 95 (adesso sostituito dall’art. 28 del Ccnl 2003) e inoltre che le somme eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli IDEI vanno ad integrare la dotazione finanziaria del fondo d'istituto delle scuole e possono essere impiegate per il pagamento di compensi connessi allo svolgimento delle attività aggiuntive prestate da tutto il personale..
Il finanziamento per le attività correlate agli interventi didattici educativi ed integrativi è ora compreso nella quota aggiuntiva (464,81 euro per ciascun posto nell'organico di diritto dei docenti) prevista per la scuola secondaria superiore (art. 83 Ccnl 2003 e art. 28 Ccni 99).

 
 
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