Ai sensi dell’art. 3 L. 104/92 “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione … Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Gli accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche, di cui all'art. 1 L. 295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali, che devono pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (art. 3 bis L. 423/93). Se la Commissione non si pronuncia entro i termini, o nel caso in cui non sia costituita, il certificato può essere rilasciato da un medico specialista della Asl. La documentazione rilasciata dallo specialista non è definitiva e produce effetto fino all’accertamento della commissione.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che l'ASL non ha proceduto a rettifiche, o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circ. Inps 80/95).
Lavoratore in situazione di handicap
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire di tre giorni di permesso retribuito oppure, alternativamente, di corrispondenti ore di permesso. Il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere cambiato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata. La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano documentate esigenze, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi.
Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Genitori e familiari
I permessi per l'assistenza, descritti di seguito, sono fruibili a condizione che il soggetto con handicap, e in situazione di gravità, non sia ricoverato a tempo pieno.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore hanno diritto, ai sensi dell'art. 33 DLgs 151/2001, al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale (anche in caso di adozione ed affidamento, vedi Maternità). In alternativa a questo prolungamento, è possibile fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La Circ. Inps 133/2000 precisa che "fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento … tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa" e anche che "il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario)".
Dai 3 ai 18 anni di vita del figlio il genitore ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa.
Oltre i 18 anni di età del figlio, e nel caso di parenti o affini fino al terzo grado, i tre giorni di permesso spettano a condizione che sussista convivenza o, in assenza di convivenza, che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva (art. 20 L. 53/2000, Circ. Inpdap 35/2000 e art. 42 comma 3 DLgs 151/2001), questi ultimi requisiti devono sussistere contemporaneamente. "La continuità consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale ... La esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo" (Circ. Inps 133/2000).
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata, ai fini della concessione dei permessi non devono essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza (Consiglio di Stato parere n. 784/95).
Per assistere più persone è possibile cumulare più permessi (Circ. Min. Funzione Pubblica 20/95, Circ. Min. Lavoro 59/96 e Circ. Inps 211/96).
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio (vedi Maternità).
In caso di part-time verticale è prevista la riduzione proporzionale dei giorni di permesso. Anche i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno diritto alla fruizione dei permessi.
Chi fruisce dei suddetti permessi ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, ma in questo caso la situazione di gravità non è elemento indispensabile.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa o la loro permanente e totale inabilità (sent. Corte Costituzionale 233/2005), uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici qui indicati, hanno diritto a fruire del congedo fino a due anni previsto dal comma 2 art. 4 L. 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue (rivalutati) per il congedo di durata annuale.
Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire del prolungamento del congedo parentale, dei permessi orari e dei tre giorni mensili; rimangono salve le disposizioni sulla scelta e/o il trasferimento di sede (art. 42 DLgs 151/2001 e Circ. Inpdap 2/2002).
Il parziale utilizzo dei giorni di permesso, o delle ore previste, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo (Circ. Inpdap 24/2000). I riposi, i permessi e i congedi spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
I docenti dovrebbero fruirne possibilmente in giornate non ricorrenti (art. 15 comma 6 Ccnl 2003).
Retribuzione
Il comma 6 art. 15 Ccnl 2003 prevede che i permessi siano retribuiti (come previsto dalla L. 423/93), non siano computati ai fini del raggiungimento del limite fissato per gli altri tipi di Permessi (vedi), non riducano le ferie.
Documentazione
Alla domanda va allegata l'autocertificazione contenente lo stato di famiglia; l'esistenza in vita del figlio e la condizione di non ricovero a tempo pieno di questo.
Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (Circ. Inps 80/95) se il certificato di situazione di gravità rilasciato dalla Asl è quello definitivo (cioè attestato dall’apposita Commissione); nel caso in cui il certificato non sia quello definitivo, (rilasciato da un medico in servizio presso la Asl specialista nella patologia denunciata) la richiesta ha validità per i sei mesi successivi, entro i quali, ai sensi della L. 423/93 la Commissione deve comunque pronunciarsi.
Nel caso di fruizione di più benefici, occorre presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali si chiedono i permessi e dichiarare che:
1. il richiedente non è in grado di fornire l’assistenza fruendo di soli 3 giorni di permesso;
2. nessun’altra persona può prestare assistenza all’altro soggetto handicappato; nessun altro fruisce a sua volta di permessi per l’assistenza all’altro soggetto;
3. i soggetti per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa.
In caso di affidamento, questo deve risultare da una copia del provvedimento rilasciato dal tribunale, con l’indicazione della durata presunta e una copia del documento rilasciato dall'autorità competente attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino handicappato nella famiglia affidataria.
|