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GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE

Dall'a.s. 2001/2002, in ogni scuola, sono state costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto suddivise in 3 fasce (artt. 5 e 6 DM 201/2000). Tranne la Prima fascia di validità annuale, hanno avuto validità per 3 anni, con la possibilità per i nuovi aspiranti di presentare, negli anni scolastici successivi al 2001/2002, ulteriori domande.
Pertanto per il prossimo a.s. 2004/2005 si dovrà provvedere al loro aggiornamento che potrebbe anche prevedere significativi cambiamenti nell'accesso, nella struttura e/o nella valutazione titoli (per gli aggiornamenti vedi http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html).
Nello scorrimento delle graduatorie non opera alcuna riserva di posti nei riguardi dei riservisti della L. 68/1999 e delle altre leggi speciali, poiché la riserva è interamente assolta in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi e delle graduatorie permanenti.
Titoli di accesso - art. 5 DM 201/2000 e art. 2 DM 103/2001
– Prima fascia: automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio degli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso.
– Seconda fascia: gli aspiranti, che non siano riusciti ad inserirsi nella corrispondente graduatoria permanente, forniti di abilitazione o idoneità conseguite a seguito di procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della L.341/90; e anche coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/1948 e n. 92/1951.
– Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Gli aspiranti inclusi nella Seconda e Terza fascia sono graduati secondo la tabella Allegato A al DM 201/2000.
L'aspirante può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.
Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.
Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza (per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di 30 scuole) da:
-     coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;
-     coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
-     coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;
-     coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia.
Questi nuovi aspiranti si inseriscono, in ciascun anno scolastico, in blocchi separati, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui hanno titolo.
I nuovi aspiranti sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti non inclusi, che sono graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla Allegato A al DM 201/2000.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva d'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
Graduatorie di strumento musicale - art. 9 DM 103/2001 e art. 1 comma 2 bis L. 333/2001
– Prima fascia, comprendente tutti i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti
– Seconda fascia: personale abilitato all’insegnamento di educazione musicale, incluso negli elenchi compilati ai sensi del D.M 13/2/1996 che non sia inserito in graduatoria permanente; personale abilitato in educazione musicale nelle scuole medie, che abbia prestato servizio di insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni.
- Terza fascia, comprendente gli aspiranti in possesso del diploma specifico di Conservatorio.
Alla valutazione dei titoli artistici provvedono, secondo modalità disposte dal competente Ufficio territoriale, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione delle graduatorie permanenti.
Graduatorie di conversazione in lingua estera - art. 10 DM 103/2001
Per l'accesso è previsto il "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".
La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.
Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi, in deroga, aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
Sostegno - art. 11 DM 103/2001
Gli aspiranti, forniti dello specifico titolo di specializzazione possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicap psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.
Le domande nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento. In queste scuole sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare (DM 170/1995); gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
Per tutti gli insegnamenti della scuola media è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla Tabella A DM 201/2000.
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente, figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno per la scuola materna viene utilizzato quello per la scuola elementare.
Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.
Reclami e ricorsi - art. 7 DM 103/2001
I dirigenti scolastici pubblicano all'albo della scuola, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo, entro quindici giorni, che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima. Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori materiali.
Il dirigente scolastico che ha adottato la graduatoria deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al TAR o il Ricorso straordinario al Capo dello Stato (vedi), rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata (per i ricorsi vedi Controversie).

 
 
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