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GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO PERSONALE ATA

DM 430/2000 e Nota Miur 24/10/2002

Il dirigente scolastico costituisce, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, escluso il Direttore dei servizi generali e amministrativi - Dsga (vedi).
I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo (vedi Collaboratore scolastico, Assistente amministrativo e Assistente tecnico), salvo eventuali precedenti inserimenti.
Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine:
-     Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie permanenti, per i collaboratori scolastici.
-     Seconda fascia: comprende:
-     per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
-     gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno 30 giorni;
-     gli aspiranti, esclusi i collaboratori scolastici, che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni.
-     Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
Gli aspiranti della Prima fascia sono inclusi secondo l'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali.
Gli aspiranti inclusi nella Seconda e Terza fascia sono graduati secondo le tabelle di valutazione dei titoli Allegato n. 1 al DM 430/2000.
Le graduatorie della Prima fascia hanno validità corrispondente alle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e sono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della Seconda fascia sono ad esaurimento; le graduatorie della Terza fascia hanno validità triennale. Pertanto per il prossimo a.s. 2004/2005 si dovrà provvedere al loro aggiornamento che potrebbe anche prevedere significativi cambiamenti nell'accesso, nella struttura e/o nella valutazione titoli (per gli eventuali aggiornamenti vedi http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html).
L'aspirante a supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più province o a più di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze, per il periodo di validità delle stesse.
Per coloro che figurano nelle graduatorie provinciali, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella delle suddette graduatorie provinciali.
Durante il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle fasce:
- coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendano integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previste;
- coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendano sostituire, fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
- coloro che già figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;
- coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.
I nuovi aspiranti sono inseriti, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo, e sono graduati tra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti non inclusi, che sono graduati tra loro secondo il punteggio previsto dalle tabelle Allegato n. 1 al DM 430/2000.
Però, a proposito di questi nuovi inserimenti durante il periodo di validità delle graduatorie, la Nota Miur del 24/10/2002 precisa che "Circa, inoltre, le modalità attuative di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 5 del “Regolamento” adottato con D.M. 430/00 concernente la possibilità, da parte del Dirigente Scolastico, di acquisire ulteriori domande di supplenze si fa presente che le suddette domande non possono essere prese in considerazione in assenza di specifiche disposizioni emanate da questo Ufficio, così come espressamente previsto dall’art. 8 del citato Regolamento.
A riguardo, comunque, si sottolinea che la numerazione di cui all’art. 5, nel suo insieme, non intende stabilire un ordine di inserimento, ma solamente l’elencazione degli aventi titolo che sono graduati in base al punteggio e a quant’altro loro riconosciuto.
In particolare il comma 9 del medesimo art. 5 prevede soltanto la possibilità di presentazione di domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto negli anni intermedi del periodo di validità di tali graduatorie e non la possibilità di inserirsi, anche se in coda, in una fascia diversa.
I successivi commi, infatti, definiscono i criteri di acquisizione delle domande da parte delle scuole con riferimento, unicamente, alla provincia ed al numero delle scuole precedentemente espresse.
In estrema sintesi l’operazione innanzi descritta poggia la sua validità, per coloro che sono già inseriti nella terza fascia, sul requisito “essere inserito” e non “aver prestato 30 giorni di servizio nel profilo corrispondente”, come da più parti erroneamente inteso".
Reclami e ricorsi - art. 5 DM 150/2001
Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
Il dirigente scolastico che ha adottato la graduatoria deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al TAR o il Ricorso straordinario al Capo dello Stato (vedi), rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata (per i ricorsi vedi Controversie).

 
 
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