I governi che si sono succeduti hanno avuto come priorità la riduzione di spesa, senza alcuna attenzione alle condizioni di lavoro e alla qualità dell’istruzione, nell’ottica della distruzione della scuola pubblica e senza considerare l’istruzione quale investimento necessario in un paese civile.
L’amministrazione non ha esitato a non osservare gli stessi crieri posti dalla normativa vigente, come nel caso del rapporto alunni/classe, delle norme sulla sicurezza antincendio (punto 5.0 del Decr. Min. Interno 26/8/1992) nonché degli indici minimi di edilizia scolastica e di funzionalità didattica previsti dal DM Lavori Pubblici del 18/12/1975 (vedi Edilizia scolastica).
Fare della questione organici un terreno di mobilitazione servirà a smascherare ogni manovra diretta contro gli interessi dei lavoratori e degli “utenti”, di cui tutti parlano, ma che puntualmente vengono sacrificati quando si tratta di “risparmiare”.
Procedura per la formazione delle classi/sezioni
Le domande di iscrizione vanno attualmente prodotte entro il 25 gennaio. Dopo tale scadenza, e/o per quelle presentate irritualmente, è possibile il loro accoglimento purché non comportino aumento del numero e del tipo delle classi previsto nelle scuole interessate (art. 3 comma 1 L 333/01). Se non accolte per uno di questi motivi, vengono trasmesse al competente Centro di Servizi amministrativi (Csa) per l’assegnazione ad altra scuola.
Nei casi di eccedenza di domande di iscrizione dovranno essere attivate le apposite previste procedure, per l’adozione da parte dei consigli d’istituto di criteri di priorità nell’accoglimento di domande (CM 129/1977).
In mancanza, ovvero nel caso di impossibilità di adozione di criteri oggettivi, si fa ricorso, limitatamente alle scuole ed istituti di secondo grado, al disposto dell’art. 6 del R.D. 653/1925, come modificato dal R.D. 1425/1931. Sulla questione, in generale, della cd. "zonizzazione", cioè della ripartizione della provincia in "zone" territoriali di competenza per le iscrizioni ai vari tipi di scuola va ricordata una sentenza del Consiglio di Stato (n. 344 del 24/4/1986) che ha sostanzialmente ribadito la legittimità di tale previsione.
Le procedure previste dal R.D. n. 653/25 ben possono essere, nell’ambito della potestà autorganizzatoria della pubblica amministrazione, adeguate alle nuove realtà normative successivamente intervenute.
In definitiva, fermo restando il principio generale che possono essere accolte richieste di iscrizione anche in scuole comprese in zone diverse da quelle di pertinenza, ogni qualvolta le richieste dovessero eccedere i limiti di recettività oggettiva della scuola (aule, laboratori, palestre), le esuberanze potranno essere smistate in conformità delle previsioni del citato R.D. 653/25.
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate agli istituti superiori statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, debbono essere presentate al capo d'istituto della scuola media frequentata, il quale provvede immediatamente a trasmetterle ai capi degli istituti di istruzione secondaria superiore prescelti.
Questi ultimi, dal canto loro, all'inizio dell'anno scolastico riserveranno particolare attenzione alle situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare il reale assolvimento dell'obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative più idonee da adottare, anche con la collaborazione degli enti locali e dei livelli istituzionali competenti.
Nel caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all'istituto secondario superiore, spetterà al capo d'istituto della scuola media competente l'accertamento delle relative cause, al fine dell'attivazione degli interventi necessari (segnalazione ai responsabili degli uffici scolastici territoriali e ai competenti enti locali).
I capi d'istituto di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di candidati privatisti, i quali, se soggetti all'obbligo scolastico, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore.
I genitori o chi esercita la potestà, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato (art. 111 comma 2 DLgs 297/1994), devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d'istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale obbligo si intende riferito anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
La formalizzazione della proposta di formazione delle classi avviene con l’invio dei prospetti al Csa, pertanto non è opportuno inoltrare la comunicazione con molto anticipo, è meglio invece farlo appena prima della scadenza dei termini visto che sono frequenti i ritardi nella trasmissione delle iscrizioni.
Sulla base dei dati raccolti, vengono formate le classi, secondo i criteri che seguono.
Classi con alunni in situazione di handicap - art. 10 DM 331/98 come sostituito dal DM 141/99
Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap funzionalmente lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.
Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
L'art. 35 comma 7 della stessa L. 289/2002 definisce come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva" e, modificando le disposizioni del Dpr 24/2/1994 "atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione dell'handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da apposito Dpcm ancora in corso di elaborazione.
Scuola materna – art. 14 DM 331/98
Le sezioni sono autorizzate al funzionamento, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e con un numero minimo di 15 (ridotto a 10 in comuni montani, piccole isole). Eventuali iscrizioni in eccedenza, non redistribuibili tra le scuole vicine, devono essere ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola, escludendo le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap e senza superare comunque le 28 unità per sezione.
Scuola elementare –art. 15 DM 331/98
Le classi sono di norma costituite da non più di 25 alunni e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.
Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività a tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo degli alunni, rimettendo ai consigli di circolo l’indicazione dei criteri generali di ammissione nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare.
Scuola media - art. 16 DM 331/98
Le prime classi sono costituite, di norma, con non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza, devono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, senza superare comunque il limite di 27 alunni per classe. Con un numero inferiore a 30 alunni si procede alla formazione di un’unica prima classe.
Le classi successive alla prima sono determinate, di regola, in un numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nell’anno scolastico, sempre che il numero medio degli alunni per classe sia superiore o pari a 15. In caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, con i parametri previsti per le prime, tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale.
Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione. In questi contesti, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con più di 12 alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'azione formativa.
Scuola secondaria superiore - artt. 18, 19 e 20 DM 331/98 come modificati dal D.I. 7/3/2003 e CM 27/2003
Le prime classi degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi, eventuali eccedenze sono ripartite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata senza comunque superare le 28 unità per classe, ferma restando la formazione di un’unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30.
Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o d'istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo di sezione.
Negli istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti, il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo e le prime classi, se sono uniche, potranno funzionare con un numero di alunni non inferiore a 20; il Consiglio d’istituto può predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.
Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande d'iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il competente Consiglio d'istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.
Un numero inferiore ai 25 alunni è previsto anche in presenza di documentati elementi - limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti, ecc - i quali devono risultare nel provvedimento di autorizzazione
Ai sensi della CM 27/2003, le prime classi non possono più essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti di modificazione "sperimentale" ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici, viene però lasciata ai direttori regionali “l’opportunità di valutare, per l’istruzione artistica, le singole situazioni attraverso un’applicazione flessibile della disposizione stessa e comunque compatibile con la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro paese”.
Negli istituti professionali sono ammesse classi articolate per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico - termico, alberghiero e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione), le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore d'insegnamento delle materie comuni.
Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati per le prime classi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite con i criteri precedenti, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero di alunni non inferiore a 20.
Si procede all'accorpamento anche delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
Questi criteri si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente.
Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni. È peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate, purché le relative classi siano costituite da non meno di 15 alunni; in caso contrario, si costituiscono, ove possibile, classi articolate, o, infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi ordinari, salvo l'obbligo, per gli organi collegiali competenti, di programmare e svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.
Per tutti i gradi e ordini di scuola è mantenuta la previsione dell’art. 21 DM 331/98: “nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito”.
L’informazione alle RSU e il ruolo degli organi collegiali sull’organico “di diritto”
Orientativamente entro febbraio bisogna che le RSU abbiano le informazioni su:
- numero di iscrizioni pervenute per ogni classe e per ogni indirizzo;
- serie storiche su preiscrizioni e iscrizioni; (per le prime classi delle superiori bisogna attivarsi perché i dirigenti sollecitino i dirigenti delle scuole medie sul territorio di riferimento perché facciano pervenire tempestivamente i dati sulle iscrizioni – i dirigenti delle scuole medie sono tenuti a farlo in maniera tempestiva);
- previsione di ripetenze, iscrizioni per la seconda volta e dati sulla dispersione;
- numero di allievi portatori di handicap;
- dimensioni e capienza delle aule e degli altri spazi della scuola, che dovrebbero già essere indicate nel piano di valutazione dei rischi, insieme al numero massimo di alunni ospitabili per ogni locale (per gli indici di riferimento vedi Edilizia scolastica).
In questa fase è opportuno cercare di coinvolgere il più possibile genitori e alunni, di fatto esclusi dalle fasi successive.
L’informazione è dovuta alle RSU, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) del Ccnl 2003:
“Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola …
Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione”.
È opportuno conoscere e utilizzare tutte le norme per rendere massimo il numero delle classi e minimo quello di alunni per classe, compatibilmente con le esigenze di ciascuna istituzione.
In presenza di alunni H è opportuno che una commissione con insegnanti specializzati predisponga tutta la documentazione per consentire di limitare le classi a 20 alunni e far rispettare il limite di un alunno H per classe (massimo 2 se non gravi DM 141/99).
Tenere presenti gli indici minimi di edilizia scolastica e di funzionalità didattica (vedi Edilizia scolastica) che prevedono per ogni alunno, in classe per attività normali, una superficie netta di:
- 1.80 mq per la scuola materna, elementare e media
- 1.96 mq per la scuola superiore.
In ogni caso, a meno di deroga scritta e ufficializzata, non possono essere accolte più di 26 unità (compreso i docenti) in ogni locale destinato a aula o laboratorio (punto 5.0 del D.Min. Interno 26/8/92).
L'unico atto formale che i dirigenti scolastici sono tenuti ad espletare è quello di inviare la proposta di formazione delle classi, che sarà vagliata dal direttore regionale.
Questa proposta, in cui bisogna rappresentare anche “le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile” (art. 2 comma 3 D.I.), per essere legittima deve seguire il procedimento previsto dalle norme (vedi Procedimentalizzazione):
- coinvolgimento degli organi collegiali: art. 45 DM 331/98; art. 22 comma 3 L. 448/2001; art. 2 comma 3 D.I.
- informazione preventiva alle RSU: art. 6 comma 2 lett. a Ccnl 2003; art. 46 DM 331/98. Proprio per la mancata informazione, il Tribunale di Venezia (decr. 19/4/2002) ha ordinato a 18 dirigenti scolastici di rimuovere gli effetti del loro comportamento antisindacale “azzerando il procedimento e il provvedimento di formazione delle classi”.
Qui si può porre un primo elemento di resistenza coinvolgendo appunto il collegio docenti, il consiglio d'istituto e le RSU sulla base delle esigenze del POF.
Gestione della situazione “di fatto”
I dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 333/2001 e della L. 268/2002, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal DM 331/1998.
Il punto 1. della CM 58/2003 inoltre precisa che “le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via eccezionale, mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20”.
In questa situazione di aggiustamenti “di fatto”, l’eventuale diminuzione del numero degli allievi determinata dal passaggio degli stessi ai centri di formazione professionale, in applicazione dell'Accordo Quadro Stato-Regioni, non comporta decrementi nell'organico.
Infine, sempre la CM 58/2003 sottolinea “la necessità che la concessione di nulla osta al trasferimento di alunni nel sistema dell'istruzione si leghi a condizioni eccezionali e non vada ad incidere sulla costituzione delle classi già formate, sia in uscita che in entrata, che deve comunque rispondere ai parametri di cui alle disposizioni sopracitate”.
Sempre per effetto della L. 268/2002 è vietato lo sdoppiamento e l’istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.
Ovviamente anche tutte queste operazioni sono soggette al procedimento su esposto: coinvolgimento degli organi collegiali e informazione preventiva alle RSU. |