(art. 86 comma 2 lett. a Ccnl 2003, art. 4 DPR 275/99, D.I. 234/2000)
La definizione della "flessibilità" sta diventando il tormentone di tutti i contratti d'istituto da quando sono stati previsti specifici compensi, che dobbiamo ricordare derivano da risparmi fatti sempre sulla nostra pelle (somme non spese e somme destinate al "concorsaccio").
In genere i DS - che dirigono solo quando ci sono da contrastare le legittime richieste dei lavoratori - cercano di limitare il concetto di "flessibilità" alle generali indicazioni riportate nel contratto e nel comma 2 dell'art. 4 del DPR 275/99, che per di più sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari".
Lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (consulta http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire.
Il MIUR suggerisce, "tra l'altro", che:
"I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare
* specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;
* fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;
* attività laboratoriali pluridisciplinari;
* diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.
A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:
* gruppi più grandi per le lezioni frontali;
* gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento;
* gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento;
* gruppi di laboratorio;
* gruppi per le discipline opzionali;
* gruppi per le discipline facoltative.
Per affrontare le difficoltà
Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:
* moduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;
* discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;
* moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;
* moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;
* moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema di istruzione.
Per promuovere le eccellenze
Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo:
* moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;
* moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni;
* discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".
Se sono queste le attività che riesce a suggerire, “tra l’altro”, il MIUR, allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è “flessibile”. Ricordiamo che perfino i Decreti Ministeriali che “sperimentavano” l’autonomia (251/98 e 179/99), per meglio spiegare di cosa si trattasse, erano costretti a prendere a riferimento quanto previsto dal DLgs. 297/94, come ad esempio gli articoli 119 Continuità, 128 Programmazione, 129 Orario scuola elementare, 130 Tempo lungo elementare, 167 Attività integrative e di sostegno scuola media, 491 Orario docenti, ecc.
Concludendo, pare ci siano proprio tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle RSU di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle “inflessibili” determinazioni dei DS. |