artt. 13 e 19 comma 2 Ccnl 2003, CM 620/97
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, tranne che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro: per le ferie spettanti a tale data e non fruite, si procede al loro pagamento sostitutivo, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato (anche art. 10 DLgs 66/2003).
Le ferie devono essere richieste dal personale docente e Ata al dirigente scolastico,e quindi, neanche per i supplenti, è possibile attribuire le ferie forzatamente, senza cioè che essi ne abbiano fatto esplicita richiesta, come invece spesso accade.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti e al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
Nell’ipotesi che il POF preveda l’attività settimanale su cinque giorni, per il personale Ata il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
I docenti ne fruiscono durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell'anno scolastico le ferie sono fruibili, solo per un massimo di sei giorni, qualora sia possibile sostituire il personale con altre unità in servizio e "alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi" (vedi voce Permessi).
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale Ata può frazionare le ferie in più periodi, nel rispetto dei turni prestabiliti, e assicurando il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto.
Personale con contratto a tempo indeterminato
La durata delle ferie è di 32 gg (30 gg per i neoassunti, fino a 3 anni).
In caso di mancato godimento nell'anno scolastico di competenza possono essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo, e dal personale Ata di norma entro il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del Dsga.
Personale con contratto a tempo determinato
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato(2,5 gg al mese), dopo tre anni di servizio arrivano a 32 giorni annuali (Nota 11/1/ 1996 n. 15914).
“Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (art. 19 comma 2 Ccnl 2003). Quest’ultima precisazione si è resa necessaria per i docenti perché, non avendo nessun obbligo di presenza durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, correvano il rischio di essere considerati d’ufficio (sic!) in ferie, ma è ovviamente valida anche per gli Ata che, troppo spesso, vengono illegittimamente “invitati” a fare domanda di ferie subito dopo il termine delle lezioni.
A tutti i dipendenti sono inoltre attribuite 4 giornate di riposo, le cosiddette festività soppresse, da fruire nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
È festivo anche il giorno della ricorrenza del santo patrono della sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo (art. 14 Ccnl 2003)
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