(art. 40 L. 449/97, CM 446/98, D.I. 44/2001)
Ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 (vedi Contabilità) “l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione” (vedi anche Iniziative complementari e attività integrative).
Per evitare, anche in questo caso, la discrezionalità del dirigente, il Consiglio di circolo o d'istituto, proprio come conferma lo stesso art. 40 del D.I., sentito il Collegio dei docenti, deve disciplinare “nel regolamento d'istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto” (ad esempio scelta del contraente dalle graduatorie provinciali per le supplenze, o da quelle interne, compensi previsti dal Ccnl, ecc.).
Questo è, però, anche uno dei casi in cui, ai sensi dell’art. 33 del DM 44/2001, “il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica” (sic!), dai limiti che il Consiglio d’istituto pone alla sua attività negoziale. Ovviamente in situazioni del genere dobbiamo pretendere le dovute motivazioni!
E comunque, essendo questa materia oggetto delle Relazioni sindacali di scuola (vedi), bisogna che siano interpellate anche le RSU.
Vedi anche le Collaborazioni plurime previste dagli artt. 32 e 56 del Ccnl 2003.
Compenso
La CM 446/98, cui è allegato un modello di contratto, ha da tempo fornito ulteriori indicazioni sulla questione del compenso spettante all’esperto, che può essere quello orario lordo ovvero forfetario, determinato tra le parti. L’eventuale attribuzione di un compenso maggiore di quello previsto dalle tabelle del Ccnl “va adeguatamente motivata in relazione al fatto che le particolari caratteristiche del progetto presuppongano professionalità tali da giustificare il superamento dell’anzidetto compenso. Va comunque verificata la compatibilità finanziaria con le risorse deliberate nel progetto". |